Home Archivio storico 1998-2013 Generico Borse di studio per le vittime del terrorismo

Borse di studio per le vittime del terrorismo

CONDIVIDI

Scade il 10 febbraio 2005 il concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime e dei superstiti – figli e orfani – delle vittime del dovere. Il bando di concorso, emanato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 11 gennaio scorso. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio devono essere redatte in carta semplice ed essere presentate all’ufficio scolastico
competente, in base alla residenza dello studente o al rettore dell’Università alla quale il richiedente e’ iscritto.
I requisiti per la partecipazione prevedono, per gli universitari:
– l’iscrizione a un corso di laurea o di diploma universitario nell’anno 2003/2004;
– l’aver sostenuto con esito favorevole, nell’anno accademico di riferimento  almeno due esami, tra quelli previsti nel piano di studio.

Per gli studenti universitari sono previste cento borse di studio, dell’importo di euro 2.582,28 ciascuna.

Per quanto riguarda il settore scolastico, i requisiti sono:
–  iscrizione ai corsi nell’a.s. 2003/2004;

– conseguimento della promozione alla classe superiore o della licenza elementare/ licenza media / diploma di      istruzione secondaria superiore o titolo equiparato, nell’anno scolastico di riferimento.

Saranno assegnate:
– quattrocento borse di studio, dell’importo di euro 206,58 ciascuna, riservate  agli studenti vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata nonche’ orfani  e figli delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata, vittime del dovere e superstiti, figli e orfani delle vittime del dovere, che frequentino la scuola elementare e la scuola media inferiore;
– trecentoquaranta borse di studio, dell’importo di euro 516,46 ciascuna, con gli stessi requisiti, che frequentino la scuola media superiore.

Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio per ciascuna delle tipologie sopra indicate è riservata ai soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.