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13.01.2026

Cade da una finestra del terzo piano della scuola: alunna in codice rosso in ospedale

Brutto incidente in una scuola superiore di Brescia. Oggi, martedì 13 gennaio, una studentessa di 14 anni è caduta da una finestra dell’edificio. Come riporta Brescia Today, la ragazza ha riportato gravi traumi e numerose fratture ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia.

La ricostruzione dei fatti

Le sue condizioni sono giudicate critiche, ma non sarebbe in imminente pericolo di vita. La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 10, durante l’orario delle lezioni: in pochi minuti sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica.

Stando a una prima ricostruzione dei Carabinieri, intervenuti insieme al personale del 118, la studentessa avrebbe aperto la finestra dell’aula, situata al terzo piano dell’edificio, per poi cadere nel vuoto da un’altezza di oltre 10 metri.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti. In base alle prime informazioni, la caduta non sarebbe stata accidentale, ma si sarebbe trattato di un gesto volontario.

“Culpa in vigilando”: cosa significa e come può entrare in gioco in casi come questo

Per comprendere se vi siano responsabilità giuridiche della scuola — penali o civili — è utile conoscere il concetto di culpa in vigilando.

Come già riportato in alcuni nostri articoli, la culpa in vigilando è la responsabilità che ricade su chi ha il dovere di sorvegliare, qualora la mancata vigilanza provochi danni. È una forma di responsabilità presunta: non serve dimostrare che chi vigilava fosse colpevole in senso soggettivo, ma che non abbia adempiuto all’obbligo oggettivo di sorveglianza.

Il riferimento normativo principale è l’articolo 2048 del Codice Civile italiano, secondo cui i genitori, i tutori e chi ha comunque diritto o dovere di vigilanza sugli alunni rispondono dei danni causati da questi, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto (la cosiddetta prova liberatoria).

La prova liberatoria consiste nel dimostrare che:

  1. sono state adottate tutte le misure necessarie di vigilanza;
  2. l’evento dannoso era imprevedibile, improvviso e inevitabile, al punto che non poteva essere impedito neppure con la diligenza richiesta.

Nel contesto scolastico, questo obbligo si estende non solo durante le lezioni, ma anche in tutti gli spazi e momenti in cui gli alunni si trovano sotto la responsabilità della scuola: cortili, spazi comuni, spostamenti interni, ricreazione, uscita dalla scuola, attività esterne, etc.

Vi sono, inoltre, elementi che possono modulare la responsabilità:

  • l’età e il grado di maturazione dell’alunno: più un alunno è piccolo o in condizioni di grave disabilità, maggiore è il grado di vigilanza richiesto.
  • il numero di alunni affidati a ciascun insegnante e la presenza di risorse (altre persone che possono aiutare nella sorveglianza);
  • la prevedibilità del rischio: se si vedono segnali che qualcosa potrebbe accadere, intervenire tempestivamente è richiesto.

Sarà compito della magistratura accertare se la scuola e i singoli docenti abbiano adempiuto al loro dovere con la diligenza richiesta, se si siano adottate misure preventive adeguate, e se il danno fosse evitabile. Se sì, la scuola potrebbe essere responsabile civilmente e/o penalmente per culpa in vigilando; se invece riuscissero a dimostrare che nulla avrebbe potuto impedire l’evento, potrebbero difendersi con la prova liberatoria.

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