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27.04.2026

Cambiare il pannolino e imboccare i bambini disabili rientra fra compiti del docente di sostegno?

Cambiare il pannolino, imboccare gli alunni disabili spetta ai docenti di sostegno? Insomma l’assistenza generale agli alunni disabili spetta ai docenti di sostegno o ai collaboratori scolastici? Cerchiamo di fare chiarezza in merito ai compiti e alle funzioni spettanti ai diversi professionisti operanti all’interno della scuola come comunità educante.

Compiti del docente di sostegno

Fra i compiti spettanti al docente di sostegno, la normativa di riferimento (T.U. 297 del 1994, legge 104/92, d.lgs 66 del 2017, d.lgs 96 del 2019) dispone che oltre ad assumere la contitolarità della classe per la quale assieme ai docenti curriculari:
Elabora la programmazione educativa e didattica alla luce dei bisogni educativi dell’alunno/a disabile;
Partecipa ai lavori del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo);
Predispone ed elabora il PEI (Piano Educativo Individualizzato) adeguandolo didatticamente alle esigenze dell’alunno/a disabile

Compiti del collaboratore scolastico

In merito ai compiti del collaboratore scolastico l’allegato A al CCNL/SCUOLA del 2019/2021, in merito al profilo del collaboratore scolastico dispone che fra i suoi compi rientrano l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale e nello specifico per quanto riguarda gli alunni disabili, al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell’accesso dalle Aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse e nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.

Delibera del Garante delle persone disabili

In merito al compito e alla funzione dei collaboratori, il garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità con delibera del 5 marzo del 2026 ha invitato gli UU.SS.RR. a sollecitare le scuole ad adottare “misure organizzative strutturate e permanenti, anche attraverso accomodamenti ragionevoli affinché sia garantita, senza eccezioni e senza ritardi, l’assistenza igienico personale alle alunne e agli alunni con disabilità non autosufficienti per i quali tale necessità sia prevista nel PEI, nei piani riabilitativi individualizzati , nel progetto di vita o nei piani assistenziali di riferimento, durante l’intero orario di frequenza.”
Inoltre l’autorità garante comunica, che “in caso di persistente omissioni o violazione di tale disposizione si riserva di agire ulteriormente a tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Nota della CGIL scuola

In merito alla notifica del garante agli UU. SS. RR. , la CGIL scuola ha inviato, nella giornata di oggi 27 aprile 2026 una nota al garante con la quale, pur condividendone i contenuti ha evidenziato “come alla raccomandazione di assicurare pienamente il servizio non corrispondano scelte coerenti sul piano degli organici” affermando che “la grave carenza di collaboratori scolastici – personale direttamente incaricato di questo servizio – ne compromette infatti l’effettiva applicazione.
Inoltre la nota mette in evidenza come, a fronte di un costante aumento degli alunni con disabilità, gli organici del personale ATA restano invariati se non addirittura diminuiscono senza venire incontro alle reali esigenze delle scuole.

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