Il calcolo delle ferie del personale scolastico rappresenta uno degli aspetti che genera più dubbi tra docenti e personale ATA. Il numero dei giorni spettanti varia infatti in base alla tipologia di contratto, all’anzianità di servizio e all’orario di lavoro.
Per determinare correttamente le ferie maturate è necessario fare riferimento alle disposizioni del CCNL Scuola, che distingue tra personale a tempo indeterminato, determinato e part-time, prevedendo regole differenti per ciascuna categoria.
I docenti e il personale ATA assunti con contratto a tempo indeterminato maturano le ferie in relazione all’anzianità di servizio. In particolare, il personale scolastico ha diritto a:
• 32 giorni lavorativi di ferie per anno scolastico dopo il terzo anno di servizio, pari a 2,66 giorni al mese;
• 30 giorni lavorativi di ferie per anno scolastico entro il terzo anno di servizio, pari a 2,5 giorni al mese.
Per il calcolo mensile è quindi sufficiente dividere il numero di giorni spettanti annualmente per i 12 mesi dell’anno scolastico. La maturazione delle ferie costituisce un diritto riconosciuto al personale e varia esclusivamente in relazione all’anzianità e alla tipologia di rapporto di lavoro.
Per il personale docente le ferie devono essere fruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Nel restante periodo dell’anno scolastico è possibile usufruire di un massimo di sei giornate lavorative. Per il personale ATA, invece, la fruizione delle ferie può avvenire durante tutto l’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e anche in più periodi.
Resta fermo l’obbligo di usufruire almeno 15 giorni consecutivi nel periodo compreso tra luglio e agosto e comunque prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Qualora ciò non fosse possibile per motivi di salute o altre cause previste dal contratto, i giorni residui possono essere utilizzati entro il mese di aprile dell’anno successivo.
Per il personale a tempo determinato le ferie maturano in relazione ai giorni di servizio effettivamente prestati. I lavoratori con contratto fino al 31 agosto maturano 2,5 giorni di ferie per ogni mese di servizio, mentre quelli con contratto fino al 30 giugno maturano lo stesso numero di giorni per ciascun mese lavorato, fino a un totale di 25 giorni annui.
Nel caso delle supplenze brevi e saltuarie, il calcolo viene effettuato in proporzione ai mesi di servizio svolti. Se residuano almeno 16 giorni, questi vengono considerati come un mese intero. Ad esempio, un supplente che abbia prestato servizio per 110 giorni, pari a 3 mesi e 20 giorni, ha diritto a 10 giorni di ferie.
Uno degli aspetti che genera maggiore confusione riguarda il conteggio dei giorni di ferie. Per il personale che lavora su cinque giorni settimanali, il sabato è considerato a tutti gli effetti giornata lavorativa ai fini del computo delle ferie. Sono invece esclusi dal conteggio le domeniche e i giorni festivi.
Anche per i docenti che svolgono attività su sei giorni, il giorno libero settimanale non viene escluso dal calcolo. Il sabato non viene conteggiato soltanto quando coincide con una festività.
Per il personale con contratto part-time il numero di giorni di ferie varia in base alla tipologia di orario. Nel part-time verticale, svolto su meno di cinque giorni settimanali, le ferie si calcolano proporzionalmente ai giorni lavorati. Nel part-time orizzontale, invece, spettano comunque 30 o 32 giorni di ferie, a seconda dell’anzianità di servizio, indipendentemente dalla riduzione dell’orario giornaliero.