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Permessi legge 104/92, fruizione ad ore solo per gli ATA: i docenti devono assentarsi per l’intera giornata. Novità nel nuovo CCNL?

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L’ultimo CCNL 2019/2021, all’art. 68, comma 1, ha così previsto: “i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”. Il nuovo Contratto non ha sostituito la previsione legislativa, ma ha affiancato alla stessa una diversa modalità di fruizione dei permessi, consentendo al lavoratore, appartenente ai ruoli ATA, di assentarsi anche per alcune ore della giornata.

In proposito, l’ARAN, con l’orientamento applicativo CIRS122, ha anche chairito che il personale ATA può chiedere un permesso di 3 o 4 ore giornaliere, nell’ambito delle 18 ore mensili previste dalla normativa.

Due modalità di fruizione

Quindi il lavoratore ATA ha due possibilità: assentarsi per l’intera giornata lavorativa (come previsto dalla legge) o solo per alcune ore della stessa.

Nel primo caso, poiché non viene resa alcuna prestazione lavorativa, l’istituto si considera fruito in giorni. In particolare, ogni giornata di assenza corrisponde ad uno dei 3 giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, legge 104/1992, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro previsto per tale giornata.

Qualora, invece, il dipendente intendesse assentarsi solo per alcune ore, lo stesso potrà chiedere – a giustificazione delle ore di assenza – il permesso orario previsto dall’art. 68 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024.

Come richiedere i permessi orari

Tali permessi sono soggetti a una programmazione mensile predisposta dal dipendente che intende fruirne e comunicata all’amministrazione di appartenenza all’inizio di ogni mese, al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa. Ma, in caso di necessità e urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso, art. 68, comma 3, CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024.

Fruizione mista

Infine, l’ARAN spiega che qualora il lavoratore intenda fruire nello stesso mese sia dei permessi orari che di quelli giornalieri, fruizione c.d. mista, per ogni giornata di assenza andranno decurtate 6 ore dal monte ore complessivo indipendentemente dall’orario di lavoro previsto per la singola giornata di assenza. Ciò in quanto il contratto, nel definire l’equivalenza giorni/ore, ha ipotizzato un orario teorico di 6 ore per ogni giorno.

E per i docenti?

Discorso diverso riguarda il personale docente che è anche caregiver. Per gli insegnanti i CCNL non prevede la possibilità di fruizione ad ore, come avviene per il personale ATA e per i dipendenti del settore privato, ma l’assenza può essere solo a giornate intere. E questo crea evidentemente una disparità di trattamento, da molti considerata ingistrificata.

Il Corriere della Sera riporta in proposito la posizione della FLC CGIL, secondo la quale, sebbene l’ultimo contratto non preveda espressamente la possibilità di fruizione ad ore per i docenti, alla fine nemmeno la esclude. E aggiunge: “Se la scuola, nella sua autonomia, ha risorse umane ed economiche per accogliere la richiesta di utilizzo dei permessi ad ore da parte del docente, non c’è alcuna disposizione contrattuale che lo impedisca. Sempre garantendo che gli studenti non siano lasciati soli, non siano mandati a casa in anticipo e non subiscano ripetute assenze della stessa materia“.

Nella pratica però, secondo le testimonianze dei docenti, le scuole difficilmente concedono la fruizione ad ore. Questo perché, per motivi organizzativi, i Dirigenti scolastici ritengono preferibile il permesso giornaliero per poter, eventualmente, richiedere un supplente a copertura dell’assenza. Evenienza, questa, che secondo gli insegnanti intervistati dal Corriere si verificherebbe poche volte, in quanto le sostituzioni vengono per lo più effettuate con personale in servizio.

Novità nel prossimo CCNL?

Sulla possibilità di modifiche nel prossimo contratto si sono espresse alcune sigle sindacali.

Secondo quanto riporta sempre il Corrire, il Segretario generale di Uil Scuola, Giuseppe D’Aprile ha annunciato: “Porteremo questo tema all’attenzione nel prossimo rinnovo contrattuale. Perché è vero che bisogna pensare alla continuità didattica, ma a nostro parere è altrettanto importante rispettare quanto contenuto nel d.lgs 30 giugno 2022 n. 105, articolo 2-bis alla Legge 104/1992, il quale sottolinea il divieto di discriminazione o di riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono di benefici legati alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura“.

La FLC CGIL sarebbe invece più cauta: “Proporre una modifica del contratto nazionale potrebbe trasformarsi in un boomerang: si rischia, infatti, che da parte datoriale venga avanzata la richiesta di proporzionalità dei permessi orari sulla base delle ore frontali di insegnamento (18, 22 o 25 ore a seconda del grado scolastico)“.

E’ comunque evidente che un chiarimento normativo o contrattuale sia necessario e urgente, perché se da un lato è giusto garantire il diritto allo studio e la continuità didattica degli studenti, dall’altro va preservato anche il diritto, altrettanto fondamentale, dell’insegnante caregiver a prestare un’assistenza adeguata al familiare con disabilità grave.

Su questo tema, il MIM è stato contattato dal Corriere, ma al momento non ci sono stati commenti.