Dopo l’importante pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel maggio 2022, che aveva riconosciuto il diritto dei docenti precari a beneficiare della Carta del docente, e il successivo intervento chiarificatore della Corte di Cassazione nell’ottobre 2023, che ha confermato tale diritto anche per i supplenti con contratto al 30 giugno o al 31 agosto, arriva ora un nuovo, decisivo chiarimento: anche i docenti con supplenze brevi e temporanee hanno diritto alla Carta del docente.
Il caso
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Lecce con un’ordinanza del 16 aprile 2023, nell’ambito di un ricorso presentato dall’avv. Mariaconcetta Milone, in rappresentanza di un docente che, durante l’anno scolastico 2021/2022, aveva lavorato attraverso numerose supplenze temporanee e rivendicava il diritto a ottenere i 500 euro annui della Carta docente.
Il giudice salentino aveva chiesto alla Corte di Giustizia UE se fosse legittima una normativa nazionale che esclude i supplenti brevi da questo beneficio, nonostante l’effettivo servizio svolto anche in più scuole e con contratti diversi.
La decisione della Corte di Giustizia UE
Con sentenza depositata il 3 luglio 2025, la Corte di Lussemburgo ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto alla Carta del docente anche per chi svolge supplenze brevi e saltuarie.
Secondo la Corte, la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato non giustifica un trattamento differenziato tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, includendo anche chi ha contratti brevi. Infatti, i docenti con supplenze temporanee svolgono funzioni comparabili a quelle dei colleghi di ruolo e non può essere considerata giustificazione valida il fatto che non partecipino ad alcune attività collegiali o che i loro contratti non coprano l’intero anno scolastico.
Inoltre, la Corte ha respinto l’argomentazione del Governo italiano secondo cui l’esclusione sarebbe giustificata da esigenze di bilancio, ritenendo che queste non possano costituire una ragione oggettiva sufficiente a determinare una disparità di trattamento.
Il principio di diritto stabilito
La Corte UE ha espresso con chiarezza il seguente principio:
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva il beneficio della carta docente ai soli docenti di ruolo e ai supplenti annuali, escludendo i docenti con supplenze brevi, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive. Il solo fatto che la supplenza non copra l’intero anno scolastico non rappresenta una valida ragione oggettiva.