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Pensioni scuola, domande entro il 10 gennaio 2020

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Con nota 2346 del 27 dicembre 2019 il Miur aveva disposto la proroga al 10 gennaio per presentare la domanda di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2020 da parte del personale docente, educativo ed ATA. La scadenza inizialmente era fissata al 30 dicembre scorso.

Nulla è invece cambiato in merito alle procedure per la presentazione delle istanze, per cui restano valide le indicazioni fornite dal Miur con la circolare 50487 dell’11 dicembre 2019.

La domanda deve essere trasmessa on-line tramite POLIS (con alcune eccezioni).

Quali domande

La scadenza interessa la presentazione delle seguenti domande:
  • cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2020;
  • revoca per i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell’art.1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i.;
  • trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo e ATA della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31.

Requisiti per andare in pensione

Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi

  • 67 anni entro il 31 dicembre 2020.

Pensione di vecchiaia – art. 1 comma 147 legge 205/17 (esclusione dall’aspettativa di vita per i lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose con contribuzione da almeno 30 anni)

  • 66 anni e 7 mesi entro il 31 agosto 2020 d’ufficio
  • 66 anni e 7 mesi entro 31 dicembre 2020 a domanda

Pensione anticipata

  • per le donne, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2020;
  • per gli uomini, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2020.

Opzione donna e Ape Sociale: novità legge di Bilancio 2020

Il comma 476 dell’articolo 1 della legge 160/2019 prevede la proroga al 31 dicembre 2019 dei requisiti validi per l’accesso alla pensione anticipata, cosiddetta Opzione donna: 58 anni di età anagrafica (59 per le lavoratrici autonome) e 35 anni di contribuzione, secondo il calcolo del sistema contributivo.

All’opzione donna si applicano le disposizioni per il differimento del trattamento pensionistico di 12 mesi; per il personale della scuola e del settore AFAM, continuano a trovare applicazione le specifiche disposizioni di settore.

Al fine di usufruire del pensionamento col sistema Opzione donna, per i settori scuola e AFAM viene posticipata al 29 febbraio 2020 la data entro cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni AFAM può presentare domanda cartacea di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio dell’anno scolastico o accademico.

Con la medesima Legge vengono prorogati sino al 31 dicembre 2020 i benefici derivanti dall’APE sociale. I termini per la maturazione dei requisiti per l’APE sociale sono coerentemente spostati a tutto il 2020, per cui l’INPS dovrà riaprire il sistema per la certificazione dei requisiti.

Per il personale della scuola si rimane in attesa di apposite disposizioni del MIUR per la riapertura dei termini delle dimissioni cartacee per il pensionamento tramite l’Opzione donna con la proroga dei requisiti e per l’accesso al trattamento in Ape sociale.

Trattenimento in servizio

Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

L’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1
comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205 ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Nulla è invece innovato rispetto ai trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2020 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2020, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

Tale facoltà può essere esercitata – al compimento, entro il 31 agosto 2020, dell’anzianità
contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini – con preavviso di sei mesi, quindi entro il 28 febbraio 2020 anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.

Laddove l’amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni.

Cessazioni per i Dirigenti Scolastici

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti
scolastici è fissato al 28 febbraio.

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