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Cessazioni Dirigenti scolastici, in scadenza il 28 febbraio i termini per presentare l’istanza

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Con D.M. n. 919 del 23/11/2017 relativo al trattamento di
quiescenza del personale scolastico – cessazioni dal servizio al 01/09/2018 – e la successiva Circolare prot. n. 50436 del 23/11/2017, il Miur ha fornito indicazioni operative relativamente alla presentazione delle domande di cessazione.

Ricordiamo che mentre tutto il restante personale scolastico ha presentato domanda di cessazione tramite Istanze on-line entro il 20 dicembre scorso, il personale dirigente scolastico interessato a produrre la domanda di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2018 dovrà farlo, sempre tramite la procedura
web POLIS, entro il 28 febbraio 2018, così come previsto dall’art.12 del CCNL 15 Luglio 2010 dell’area V della Dirigenza.

Requisiti anagrafici e contributivi

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2018 (collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2018 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2018, senza operare alcun arrotondamento.

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue anche, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

Opzione donna

Possono esercitare la facoltà in argomento le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti.

Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, restano fermi la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita (dal 2017 pari a 7 mesi), nonché il regime delle decorrenze (c.d. finestre mobili) e il sistema di calcolo contributivo per la misura del trattamento medesimo.

Per l’Ape volontario si veda la circolare Inps n. 28/2018.