Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota del 25 settembre, ha trasmesso il decreto ministeriale e la tabella dei requisiti per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2026.
Le domande per i Dirigenti scolastici devono essere inoltrate entro la scadenza del 28 febbraio.
Le istanze di cessazione dal servizio dei Dirigenti scolastici e le revoche delle stesse devono essere presentate, esclusivamente, attraverso la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero.
L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al Ministero dell’istruzione e del merito, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 21 aprile 2026.
Questo regime è destinato al personale che raggiunge una determinata età anagrafica combinata con un minimo di anzianità contributiva.
La cessazione dal servizio per il raggiungimento dei requisiti previsti da Quota 103 si applica a coloro che hanno maturato i seguenti requisiti entro il 31 dicembre 2023:
Questo regime richiede che la pensione venga calcolata con le regole dell’opzione al sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997.
Sono ancora disponibili le domande di cessazione per coloro che hanno maturato i requisiti per le quote precedenti:
Il regime Opzione Donna prevede requisiti anagrafici e contributivi diversi a seconda dell’anno di maturazione, ed è subordinato al rispetto di specifiche condizioni personali (come caregiver o invalidità). In tutti i casi, l’anzianità contributiva minima richiesta è di 35 anni:
| Requisiti Maturati al | Anzianità Contributiva (Minima) | Età Anagrafica | Condizioni Aggiuntive |
|---|---|---|---|
| 31 dicembre 2021 | 35 anni (al 31/12/2021) | 58 anni (al 31/12/2021) | Nessuna condizione aggiuntiva specificata nei riferimenti del 2021. |
| 31 dicembre 2022 | 35 anni (al 31/12/2022) | 60 anni (ridotta di un anno per figlio, massimo due anni). | Assistenza continuativa (da almeno sei mesi) a coniuge/parente con handicap grave (L. 104/92), o riduzione della capacità lavorativa $\ge$ 74%. |
| 31 dicembre 2023 | 35 anni (al 31/12/2023) | 61 anni (ridotta di un anno per figlio, massimo due anni). | Assistenza continuativa (da almeno sei mesi) a coniuge/parente con handicap grave (L. 104/92), o riduzione della capacità lavorativa $\ge$ 74%. |
| 31 dicembre 2024 | 35 anni (al 31/12/2024) | 61 anni (ridotta di un anno per figlio, massimo due anni). | Assistenza continuativa (da almeno sei mesi) a coniuge/parente con handicap grave (L. 104/92), o riduzione della capacità lavorativa $\ge$ 74%. |
Le condizioni aggiuntive per il 2022, 2023 e 2024 (lett. a) prevedono che l’assistenza al parente con handicap grave sia prestata, alla data di presentazione della domanda e da almeno sei mesi, al coniuge, alla parte dell’unione civile, a un parente di primo grado convivente, o a un parente o affine entro il secondo grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap abbiano compiuto i settanta anni di età, siano anch’essi affetti da patologie invalidanti, oppure siano deceduti o mancanti.
Nel caso in cui un dipendente presenti istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria sia a regimi flessibili come Quota 100, 102, 103, “pensione anticipata flessibile” o “opzione donna”, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza (pensione anticipata ordinaria).
Anche altre prestazioni richiedono il riconoscimento preventivo da parte dell’INPS, per le quali la domanda di cessazione può essere presentata in un secondo momento (formato analogico o digitale) entro il 31 agosto 2026:
I lavoratori che accedono a pensione con Quota 100, 102, 103 o in base ai requisiti ordinari (Art. 24, D.L. 201/2011) hanno anche la possibilità di richiedere un finanziamento per l’anticipo del TFS/TFR fino a 45.000 euro.