Per il personale scolastico che intende cessare dal servizio dal 1° settembre 2027 non ci sarà un’unica domanda su Istanze Online. La nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 24 settembre 2026, contenente le indicazioni operative sulle cessazioni dal servizio, precisa infatti che saranno disponibili contemporaneamente sette diverse istanze POLIS.
Le funzioni sono disponibili dal 25 settembre 2026. Per il personale docente, educativo e ATA il termine per presentare la domanda è fissato al 21 ottobre 2026. Entro la stessa data è possibile anche revocare, tramite POLIS, l’istanza di cessazione già inoltrata.
La distinzione fra le sette procedure è particolarmente importante perché ciascuna istanza corrisponde a una specifica modalità di accesso alla pensione. La scelta deve quindi essere effettuata in relazione ai requisiti posseduti e alla tipologia di pensionamento richiesta.
La prima istanza POLIS è quella più articolata e comprende le domande di cessazione che il Ministero definisce, sostanzialmente, ordinarie.
Attraverso questa procedura potranno essere presentate:
Le altre sei istanze sono invece dedicate esclusivamente a specifiche forme di pensionamento i cui requisiti sono stati maturati entro determinate date.
Una specifica domanda è prevista per la cessazione dal servizio con Quota 100, vale a dire per chi ha maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. 4/2019.
Un’altra istanza è riservata a chi intende cessare usufruendo di Quota 102, con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 87, della legge 234/2021.
La quarta tipologia riguarda Quota 103, per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2023, secondo la disciplina introdotta dalla legge 197/2022.
Una procedura separata è prevista per la pensione anticipata flessibile con requisiti maturati nell’anno 2024, disciplinata dalla legge 213/2023.
La successiva istanza riguarda invece la pensione anticipata flessibile con requisiti maturati nell’anno 2025, secondo la disciplina modificata dalla legge 207/2024.
L’ultima delle sette procedure è dedicata a Opzione donna.
In questo caso la stessa istanza ricomprende le diverse discipline succedutesi nel tempo e riguarda le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti previsti:
Per il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata con Opzione donna, il Ministero ricorda inoltre che le previste condizioni soggettive di caregiver o invalida devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione.
La nota ministeriale disciplina anche il caso in cui il dipendente presenti una domanda di dimissioni volontarie finalizzata sia alla pensione anticipata ordinaria sia a una delle forme alternative previste dalle altre istanze.
In presenza contemporaneamente della domanda per pensione anticipata ordinaria e di quella per Quota 100, Quota 102, Quota 103, pensione anticipata flessibile oppure Opzione donna, queste ultime saranno considerate in subordine rispetto alla prima istanza.
Un aspetto da non trascurare è che la presentazione dell’istanza POLIS non sostituisce la domanda di pensione all’INPS.
La domanda su Istanze Online riguarda infatti la cessazione dal rapporto di lavoro con l’Amministrazione scolastica. La domanda per ottenere il trattamento pensionistico deve invece essere inoltrata direttamente all’INPS.
Il Ministero precisa che quest’ultima può essere presentata online sul sito INPS utilizzando SPID, CIE o CNS, tramite Contact Center oppure attraverso un Patronato. Sono queste le modalità considerate valide per l’accesso alla prestazione pensionistica.
La procedura telematica è obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti – compresi gli insegnanti di religione cattolica -, personale educativo e ATA di ruolo.
Fanno eccezione il personale in servizio all’estero, per il quale è consentita la presentazione all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, e il personale delle Province di Trento, Bolzano e Aosta, che presenta la domanda direttamente alla sede scolastica di servizio o titolarità.
Per il personale docente, educativo e ATA, la scadenza del 21 ottobre 2026 assume particolare rilievo: la nota chiarisce infatti che la presentazione dell’istanza entro i termini e con le modalità previste è propedeutica al collocamento a riposo e che non potranno essere disposte cessazioni per domande presentate successivamente a tale data.
Diversa è la scadenza per i dirigenti scolastici: per loro il termine finale per la domanda di cessazione è fissato al 1° marzo 2027, mentre anche le relative istanze possono essere presentate a partire dal 25 settembre 2026.