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Cessazioni, le domande dei Dirigenti scolastici entro il 28 febbraio

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Mancano pochi giorni per i Dirigenti scolastici interessati per presentare domanada di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2017.

Rispetto al restante personale, i cui termini sono già scaduti, i Dirigenti scolastici hanno normalmente più tempo. Infatti, l’art.12 del CCNL 15 Luglio 2010 dell’area V prevede che la domanda vada presentata entro il 28 febbraio di ogni anno.

La presentazione dovrà avvenire esclusivamente tramite la procedura web POLIS “istanze on line”.

Le modalità di presentazione, così come i requisiti per andare in pensione dal 1° settembre 2017, sono gli stessi indicati nella nota 38646/2016. Li riepiloghiamo di seguito, anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio.

Requisiti posseduti al 31/12/2011

Accesso alla pensione di anzianità con:

  • 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31/12/2011. Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione. L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
  • indipendentemente dall’età, un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31/12/2011.

Accesso alla pensione di vecchiaia con:

  • 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1992) se posseduti entro la data del 31/12/2011.

Nuovi requisiti

Accesso alla pensione di vecchiaia:

  • requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31/08/2017 (collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro il 31/12/2017 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Accesso alla pensione anticipata:

  • a domanda solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31/12/2017, senza operare alcun arrotondamento.

Cd. “Opzione donna”

È stato esteso il beneficio anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, ma che a tale data non erano in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti per effetto degli incrementi alla speranza di vita applicati dal 1/1/2013, pur essendo in possesso di un’anzianità contributiva pari a 35 anni. Resta fermo che le suddette lavoratrici dovranno comunque aver maturato gli ulteriori 7 mesi relativi agli incrementi della speranza di vita entro il 31 luglio 2016. La pensione di anzianità, nel caso di opzione donna, viene corrisposta alla lavoratrice decorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

La domanda di dimissioni per l’opzione donna deve essere presentata utilizzando, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line” è disponibile fino al 28 febbraio.

 

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Settima salvaguardia

Possono accedere al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero i lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 (settima salvaguardia).

I soggetti che abbiano ricevuto la certificazione da parte dell’INPS potranno presentare domanda di collocamento a riposo per accedere al trattamento pensionistico dal 1° settembre 2017.

Ottava salvaguardia

La legge di Bilancio ha previsto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo le regole ante Fornero, a beneficio dei lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Il personale interessato potrà presentare richiesta di accesso al beneficio al competente Ispettorato territoriale del lavoro entro il 2 marzo 2017.  Successivamente sarà comunicato al personale interessato il rientro nel beneficio della salvaguardia. Solo ad esito della complessa procedura sarà possibile fornire indicazioni su tempi e modalità di presentazione delle istanze di cessazione.

Anticipo pensionistico

Per quanto concerne infine il nuovo istituto dell’anticipo pensionistico (APE ed APE social)le necessarie istruzioni di dettaglio saranno specificate, di concerto con l’INPS, a seguito dell’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Solo in seguito all’adozione dei provvedimenti attuativi della legge, infatti, sarà possibile definire e comunicare modalità e tempi per la produzione delle relative istanze.

Cumulo

È possibile cumulare, senza oneri a carico dell’interessato, i periodi assicurativi con contribuzione versata a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,per conseguire il diritto ad un’unica pensione. Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti o, dal 2017, per ottenere la pensione anticipata.

 

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