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Che differenza c’è tra graduatorie a esaurimento (GAE) e di istituto?

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Che differenza c’è tra graduatorie a esaurimento (GAE) e graduatorie di istituto? Lo spiega il Ministero dell’Istruzione. Nelle graduatorie a esaurimento sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento; tuttavia ad oggi queste graduatorie sono chiuse a nuovi aspiranti; le graduatorie di istituto comprendono sia docenti abilitati (prima e seconda fascia delle graduatorie di istituto) che docenti non abilitati (terza fascia delle graduatorie di istituto).

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Graduatorie di istituto

Le graduatorie di istituto hanno validità triennale e sono articolate in tre fasce:

  • Prima fascia: comprende i docenti iscritti nella I, II o III fascia delle Graduatorie a esaurimento;
  • Seconda fascia: comprende i docenti in possesso di abilitazione ma non iscritti nelle Graduatorie a esaurimento;
  • Terza fascia: comprende i docenti di scuola secondaria di I e II grado non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento.

Il Dirigente scolastico attinge dalle Graduatorie di istituto per:

  • supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie a esaurimento
  • supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente
  • supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.

Graduatorie a esaurimento

Nelle graduatorie a esaurimento sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento.
Sono strutturate su base provinciale, sono aggiornate con cadenza triennale in relazione alla posizioni degli iscritti ma, per la legge 296 del 27 dicembre 2006, sono chiuse all’inserimento di nuovi aspiranti. 
La legge 21 del 25 febbraio 2016 (di conversione del decreto legge 210 del 2015) ha prorogato di un anno scolastico la validità delle graduatorie ad esaurimento aggiornate per il triennio 2014/2017.

Le graduatorie ad esaurimento sono strutturate in tre fasce:

  • nella prima fascia sono inseriti i docenti che all’atto della costituzione delle graduatorie risultavano iscritti nelle graduatorie per soli titoli (cosiddetto doppio canale);
  • nella seconda fascia sono inseriti i docenti che all’atto della costituzione delle graduatorie, oltre al requisito dell’abilitazione, avevano maturato 360 giorni di insegnamento;
  • nella terza fascia sono iscritti coloro che nel corso degli anni hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento.

Le graduatorie a esaurimento sono utilizzate per l’assunzione in ruolo nel limite del 50% dei posti conferibili annualmente autorizzati,  nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 109, lettera c) della legge 107 del 2016 nonché per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato.

Vai ai percorsi formativi sui 24 CFU

Per l’ammissione al concorso ordinario docenti e per l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia è infatti necessario avere almeno 24 CFU nelle seguenti discipline:

  • pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;
  • psicologia;
  • antropologia;
  • metodologie e tecnologie didattiche.

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