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Aggiornato il 02.08.2025
alle 19:27

Maturità: chi deliberatamente non partecipa al colloquio non dovrebbe ottenere il diploma

Vorrei fare alcune considerazioni sulle vicende dei ragazzi che si sono rifiutati di sostenere il colloquio dell’esame di stato; considerazioni di natura formale, ma la forma è sostanza soprattutto nelle procedure pubbliche ed è tutela di diritti di tutti gli attori in gioco.

I ragazzi in questione sono partiti dal presupposto che, avendo già, tra credito scolastico e punteggi degli scritti, il punteggio di almeno 60/100, avrebbero ottenuto, semplicemente firmando la presenza, una valutazione seppur minima sul colloquio stesso, ed infine l’esito positivo dell’esame (che consiste precisamente nel conseguimento del diploma). Così hanno ritenuto di avere un’occasione da sfruttare per evidenziare in modo clamoroso e molto visibile alcuni loro disagi, con la sola conseguenza di accontentarsi di un voto basso nell’esame, conseguendo comunque il diploma.

La/le commissione/i, a quanto pare, ha/nno di fatto assecondato questa interpretazione della norma assegnando comunque una valutazione minima (comunque di 3/20) al colloquio, in realtà platealmente non sostenuto, e formalizzando infine l’esito complessivamente positivo dell’esame di Stato con il relativo conseguimento del Diploma finale.

Sappiamo bene però che non è sufficiente essere presente ad un esame perché lo stesso sia valido, piuttosto bisogna anche sostenerlo esattamente nelle modalità previste, pena addirittura la sua nullità. Esiste in tal senso una vasta casistica anc
Quindi, a mio parere ed esperienza, sarebbe bastato che la Commissione prendesse atto della volontà esplicitata dal/la candidato/a di non sostenere il colloquio nella forma prevista dal dlgs 62/2017, la mettesse a verbale e quindi, ritenendo l’ultima prova dell’Esame non sostenuta (come da volontà espressa dal/la candidato/a), dichiarasse l’esito negativo dell’Esame, a prescindere dai punteggi già conseguiti, e quindi il candidato Non Diplomato/a con la necessità, per ottenere il diploma, di doversi presentare in un anno successivo.

Tutto questo senza necessità di esprimere un giudizio sull’atteggiamento scelto dal/la ragazzo/a, ma solo attenendosi serenamente ai fatti.

In tal modo, che a mio parere era l’unico corretto da tenere da parte della Commissione, si sarebbero anche ottenuti 3 risultati collaterali:

  1. Prendere sul serio fino in fondo la posizione ed il disagio espressi in qualche modo dai ragazzi, ricordando loro che una presa di posizione, una denuncia, una protesta vale proprio quando ci metti la faccia fino in fondo, accettandone tutte le conseguenze, senza provare ad aggirare le norme.
  2. Tutelare l’impegno di tutte le altre ragazze e gli altri ragazzi che si sono impegnati fino in fondo, a volte tra tante difficoltà di contesto, per sostenere l’esame e magari ottenere un punteggio un po’ più alto per partecipare ad un concorso, che preveda anche una soglia di accesso.
  3. Tutelare il lavoro della Commissione stessa che, applicando la norma, essa stessa, ripeto, tutela di equità, trasparenza, imparzialità, attesta sempre la semplice verità dei fatti, le valutazioni eventualmente richieste con le dovute motivazioni e quindi l’esito dell’Esame.

Resta fermo il fatto che il disagio dei ragazzi (in questo caso sui criteri ed i modi della valutazione nella scuola) va sempre accolto, da una parte guidandoli ad esprimerlo nei modi e nei tempi corretti in modo che non vengano lesi i diritti e l’impegno faticoso di altri (vedi sopra al n.2), dall’altra facendo di tutto per rimuoverne le cause, consapevoli che ogni atto che si compie nella scuola, anche e soprattutto quelli formali, è atto educativo e formativo e mai di giudizio (più o meno definitivo) o di competizione.

In tal senso non ho mai volutamente utilizzato in queste osservazioni, il termine “bocciare” (invero neanche “promuovere”) che da molti anni è stato bandito dal vocabolario scolastico per la sua valenza intrinsecamente negativa di giudizio. Infatti, in particolare, la Commissione degli Esami di Stato non boccia e non promuove, ma è chiamata semplicemente ad assegnare il Diploma con un punteggio in 100simi, se vi sono le condizioni di almeno 60/100 complessivi e tutte le prove siano state sostenute regolarmente, o non assegnare il Diploma, se non vi sono tutte le condizioni di cui sopra, e quindi il/la candidato/a potrà ripresentarsi negli anni successivi per ottenerlo.

Allo stesso modo non ho voluto espressamente riferirmi al termine “boicottaggio”, che esprime comunque un clima di “contenzioso” tra lo studente e l’istituzione scolastica in qualunque sua forma, mentre anche un’applicazione serena, ma precisa, delle norme da parte di tutti consente di mantenere fino all’atto finale del percorso scolastico, nella verità e con tutti gli studenti, il clima di Alleanza che dovrebbe contraddistinguere ogni processo educativo.

P.S. Sommessamente due piccoli suggerimenti, anche operativi:
Oltre a far firmare all’inizio la presenza al/la candidato/a, prevedere alla fine la consegna allo/a stesso/a di una dichiarazione di aver sostenuto il colloquio nelle modalità previste dal dlgs 62/17; il/la candidato/a firma per ricevuta.
So che ci vorrebbe un intervento legislativo, che richiede un processo politico, ma… prevedere, oltre il complessivo 60/100, un punteggio di soglia minima da raggiungere in ogni prova dell’esame? (ragionevolmente potrebbe essere 8/20)

Tutto questo fin quando si riterrà valido mantenere l’attuale Esame di Stato o l’Esame di Stato in sé…

Elio Parisi

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