Registrati
03.10.2026

Chiusura plesso scolastico: stop alle sostituzioni forzate in altre plessi della scuola. Ecco cosa dice la normativa

Una docente assegnata al plesso A della sua scuola ci pone questa domanda: “Il plesso A della mia scuola è rimasto chiuso per l’intera giornata del 30 settembre, in quanto si sono svolti del lavori interni alla strottura scolastica. Il dirigente scolastico ha disposto una circolare in cui avvisava della chiusura del plesso A e imponeva a tutti i docenti in servizio di svolgere il proprio orario scolastico nella sede centrale per eventuali sostituzioni dei docenti assenti. Tale circolare e l’ordine di servizio impartiti sono legittimi?“.

Servizio in altro plesso è illegittimo

Alla domanda che ci viene rivolta dalla docente assegnata al plesso A : “è legittimo utilizzare i docenti in altro plesso della stessa scuola a causa della chiusura del proprio plesso di servizio?” possiamo dare la seguente risposta: “questo comportamento adottato da alcuni dirigenti scolastici di utilizzare i docenti di un plesso chiuso occasionalmente in altri plessi della scuola è del tutto illegittimo”.
Per dare un senso normativo al queisto rivolto dalla docente assegnata al plesso A, bisogna dire che la chiusura temporanea di una scuola o, nel caso di specie, di un suo singolo plesso è un evento straordinario, non causato per colpa dei docenti, ma imposto per lavori idraulici o elettrici di breve durata, oppure per chiusure causate da eventi di natura atmosferica o l’occupazione del plesso per l’espletamento di un pubblico concorso o ancora per lo svolgimento delle elezioni politiche, amministrative o referendum.
È necessario precisare che le assenze dei docenti dalle attività didattiche, per i motivi causati dagli esempi su citati sono equiparabili a quelle avvenute in situazioni di emergenza per esigenze straordinarie e indifferibili. Questo tipo di assenza non deve essere recuperata dal docente né utilizzandolo in altro plesso, né utilizzandolo successivamente in ore eccedenti da recuperare. Se il servizio è interrotto per cause non dipendenti dagli insegnanti, il docente non deve essere utilizzato altrimenti in altri plessi e non deve recuperare le ore di assenza, che non sono a li imputabili. Quanto detto è riscontrabile anche nel codice civile, che è il riferimento giuridico che lega il contratto del docente con l’amministrazione, all’art.1256 del c.c. è scritto : “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile . Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento”. Quindi se l’impossibilità di svolgere il servizio da parte di un docente, non è imputabile al docente stesso, ma il servizio viene interrotto a causa di un’eccezionale situazione di mal tempo, a causa dell’ espletamento di un pubblico concorso svolto nella scuola , a causa di elezioni politiche e situazioni similari, oppure per lavori urgenti nella struttura scolastica, tale servizio non viene fornito e non deve essere recuperato.

Ordinanza Ministeriale del 30 maggio 1995

Nel caso della chiusura dei plessi, la norma di riferimento resta l’art. 3, comma 30 dell’O.M. 185 del 30 maggio 1995 che dispone: “Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”. Questa ordinanza anche se riferita a due casi specifici di chiusura del plesso, dispone un principio di merito e costituisce un riferimento normativo chiaro.

Vale la pena ricordare che l’assegnazione dei docenti alle classi di un dato plesso determina che l’insegnante ha degli obblighi didattici strettamente legati alle sue classi e al plesso dove tali classi sono allocate. Qualora il plesso venisse chiuso per una disposizione dall’autorità competente, si configurerebbe una chiusura per causa di forza maggiore. Per quanto su già esposto, se la prestazione didattica ordinaria del docente diventa oggettivamente impossibile per motivi non imputabili al dipendente, il personale docente è esonerato dalla prestazione dovuta.

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate