L’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche si trova da sempre a dover tracciare una linea di demarcazione netta tra due istituti giuridici profondamente differenti: l’appalto di servizi di natura intellettuale (soggetto al Codice dei Contratti Pubblici) e l’incarico di collaborazione autonoma esterna (regolato dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001).
A fare definitiva chiarezza interviene l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il Fascicolo n. 949 del 18 marzo 2026. L’atto, originato da una richiesta di CIG per un contratto biennale di psicologo scolastico, delinea i confini applicativi della storica FAQ C6 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
La questione non riveste un valore meramente teorico o classificatorio, ma produce effetti diretti sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sull’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG), sulle procedure di affidamento e, più in generale, sulla legittimità dell’azione amministrativa.
La posizione espressa dall’ANAC, letta congiuntamente all’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e alla consolidata FAQ C6 in materia di tracciabilità, rende necessario per le istituzioni scolastiche un riesame delle procedure interne di conferimento e gestione degli incarichi, al fine di prevenire rilievi contabili, criticità amministrative e possibili profili sanzionatori.
Il punto centrale della delibera ANAC risiede nella necessità che la Scuola effettui una valutazione rigorosa e preliminare sulla natura del fabbisogno da soddisfare nonché sulla corretta qualificazione del rapporto giuridico da instaurare. Non di rado, infatti, le scuole ricorrono impropriamente alle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici anche in ipotesi che, per caratteristiche e finalità, rientrano invece nell’ambito del lavoro autonomo e degli incarichi individuali. L’ANAC, a tal proposito, rammenta che non è la qualificazione formale data dall’amministrazione a governare l’atto, bensì la sostanza del rapporto giuridico.
Art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 – la disposizione disciplina i presupposti che legittimano il conferimento di incarichi individuali a esperti esterni, subordinandoli alla preventiva verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse professionali interne all’amministrazione.
L’incarico professionale, pertanto, rappresenta una forma eccezionale e residuale di collaborazione, utilizzabile soltanto laddove l’istituzione scolastica dimostri l’assenza di competenze interne adeguate allo svolgimento dell’attività richiesta.
L’orientamento ANAC del 18 marzo 2026 – l’ANAC ha ribadito che, qualora l’oggetto dell’affidamento consista in una prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2230 c.c., connotata dalla personalità, autonomia e specificità della prestazione professionale, non si configura un appalto di servizi, bensì un incarico professionale.
L’elemento distintivo risiede, dunque, nel carattere intuitu personae della prestazione, strettamente collegata alle qualità professionali del singolo esperto e non all’organizzazione imprenditoriale di mezzi e risorse tipica dell’appalto.
Uno dei profili maggiormente dibattuti riguarda l’obbligo di acquisizione del Codice Identificativo Gara nell’ambito degli incarichi conferiti dalle istituzioni scolastiche.
Sul punto, la FAQ ANAC C6 assume particolare rilevanza interpretativa, chiarendo che:
“La tracciabilità dei flussi finanziari non si applica ai contratti di lavoro instaurati dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti […] né ai contratti di lavoro autonomo disciplinati dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001.”
Tuttavia, il chiarimento ANAC del 18 marzo 2026 precisa che tale esclusione opera esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito direttamente a una persona fisica per una prestazione professionale resa intuitu personae.
Diversamente, qualora l’affidamento avvenga nei confronti di un operatore economico strutturato — società, enti, associazioni o organismi che mettono a disposizione propri esperti — il rapporto assume natura riconducibile all’appalto di servizi, con conseguente applicazione della disciplina sulla tracciabilità e degli obblighi correlati, incluso il CIG.
Nella nota del 18 marzo 2026, l’ANAC ha richiamato l’attenzione delle istituzioni scolastiche su alcune prassi elusive riscontrate nella gestione degli incarichi esterni.
In particolare, l’ANAC ha rilevato casi di artificiosa frammentazione di affidamenti che, per consistenza economica, complessità organizzativa e impiego strutturato di mezzi e risorse, avrebbero dovuto essere qualificati come veri e propri appalti di servizi, con conseguente applicazione delle procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti pubblici.
Il richiamo dell’ANAC assume particolare rilevanza per Dirigenti scolastici e DSGA, soprattutto sotto tre profili fondamentali.
1. Accertamento dell’assenza di professionalità interne – non è sufficiente una mera dichiarazione formale circa la carenza di risorse professionali interne; è invece necessario dimostrare l’effettivo svolgimento di una preventiva ricognizione interna, adeguatamente documentata mediante interpello o procedura equivalente.
2. Puntuale determinazione dell’oggetto dell’incarico – l’incarico conferito deve presentare contenuti specifici, chiaramente definiti e coerenti con le finalità istituzionali e progettuali dell’istituzione scolastica, nonché con gli obiettivi previsti dal PTOF, evitando formulazioni generiche o indeterminate.
3. Divieto di intermediazione elusiva – qualora la prestazione venga resa attraverso società, enti o altri soggetti intermediari che mettono a disposizione propri esperti, il rapporto non può essere qualificato come incarico individuale ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001.
In tali ipotesi trova applicazione la disciplina dell’appalto di servizi, con obbligo di acquisizione del CIG e rispetto delle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici.
Dall’analisi delle più recenti indicazioni ANAC emergono alcune criticità ricorrenti nelle procedure adottate dalle istituzioni scolastiche:
Si tratta di aspetti che assumono particolare rilevanza anche in sede di controllo da parte dei Revisori dei conti.
Il chiarimento ANAC del 18 marzo 2026 non introduce nuove fattispecie sanzionatorie né ulteriori vincoli normativi, ma richiama le istituzioni scolastiche a una più rigorosa e consapevole qualificazione giuridica degli affidamenti e della relativa spesa.
La distinzione tra incarico professionale e appalto di servizi assume una rilevanza sostanziale e non meramente formale: un’errata qualificazione del rapporto può determinare, da un lato, l’applicazione impropria delle semplificazioni previste dal Codice dei contratti pubblici e, dall’altro, l’omissione di obblighi in materia di tracciabilità, trasparenza e controllo, con conseguenti profili di responsabilità amministrativa, contabile e potenziali sanzioni.
Per Dirigenti scolastici e Direttori SGA, il principio guida deve pertanto essere quello della piena coerenza procedimentale e documentale: laddove non ricorrano gli obblighi connessi all’acquisizione del CIG, deve necessariamente emergere con chiarezza la riconducibilità dell’affidamento a un incarico di lavoro autonomo conferito ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, adeguatamente motivato, istruito e supportato da tutti i presupposti richiesti dalla normativa vigente.
In questa prospettiva, la corretta qualificazione dell’affidamento non rappresenta soltanto un adempimento tecnico, ma costituisce un elemento essenziale di buona amministrazione, trasparenza e tutela dell’autonomia scolastica, anche alla luce dei sempre più penetranti controlli in materia di spesa pubblica e tracciabilità finanziaria.