Con la sentenza n. 681 del 31 marzo 2026, la quarta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha sancito un principio destinato a fare scuola: chi segnala un insegnante non ha diritto all’anonimato.
Come riporta Italia Oggi, tutto nasce da un’istanza di accesso agli atti presentata nell’ottobre 2025 da un’insegnante. La docente chiedeva di visionare tutte le dichiarazioni dei genitori e la documentazione relativa all’anno scolastico 2024-25, dopo aver subìto una rimodulazione dell’orario e uno spostamento parziale di classe rispetto all’anno precedente. L’obiettivo era quello si tutelare i propri diritti lavorativi e la propria immagine professionale, compromessa da affermazioni rimaste nell’ombra. La risposta dell’istituto, arrivata a novembre 2025, fu negativa: nessun procedimento disciplinare aperto, quindi nessun diritto a vedere quegli atti.
Il tribunale ha demolito punto per punto le argomentazioni dell’istituto. I giudici hanno ribadito che, ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/1990, l’interesse all’accesso documentale sussiste ogni volta che esiste un collegamento diretto tra la posizione del richiedente e i documenti che hanno inciso su di essa, a prescindere dall’esistenza di un procedimento disciplinare formale. Ancora più netta la posizione sulla forma degli atti: anche le e-mail informali dei rappresentanti di classe, se usate dal dirigente per giustificare decisioni operative, rientrano a pieno titolo tra i documenti accessibili. Non possono essere sottratte alla docente semplicemente etichettandole come “personali e riservate”.
Il passaggio più emblematico della sentenza riguarda la richiesta dell’amministrazione di oscurare i dati identificativi dei genitori firmatari delle segnalazioni. Il collegio l’ha respinta con fermezza, richiamando anche la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1199 del 2026: chi rende dichiarazioni capaci di incidere sulla posizione lavorativa di un altro soggetto perde ogni controllo sulla propria segnalazione nel momento in cui questa entra nella disponibilità della pubblica amministrazione. L’anonimato dei denuncianti può essere tutelato solo in presenza di esigenze dimostrate e rigorosamente documentate (nel caso in esame, del tutto assenti). Il ricorso è stato accolto integralmente, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite.