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Codice disciplinare dirigenti: manifestazioni ingiuriose e libertà di pensiero

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La pubblicazione sul sito del Ministero del “Codice disciplinare per i dirigenti scolastici” ha suscitato polemiche ma soprattutto equivoci circa la libertà di espressione e di critica, complice l’infelice stesura del testo nel punto in cui è prevista la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per “manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero”.
Le inesattezze riportate dai media sono comunque parecchie. Vediamo di fare chiarezza.
Innanzitutto la pubblicazione sul sito del Miur del “Codice disciplinare per i dirigenti scolastici” è un atto dovuto e previsto dal rinnovato art. 55 del D.L.vo n. 165/2001 ed “equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro”, come impone lo statuto dei lavoratori.
In secondo luogo, sarebbe bene distinguere fra codice disciplinare, codice di comportamento e la nuova proposta della Carta dei doveri delle Amministrazioni Pubbliche, che per ora è solo un disegno di legge, e dovrebbe riportare in auge, secondo Brunetta, il giuramento di fedeltà e di leale osservanza delle leggi all’atto dell’assunzione, pena il licenziamento.
In vigore da un anno è, invece, il D.L.vo n. 150/2009 (Brunetta), che praticamente riscrive l’articolo 55 del D.L.vo n. 165/2001, introducendo nei rapporti di lavoro “norme imperative” in materia di sanzioni disciplinari e relativo procedimento.
Il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni risale al lontano 28 novembre 2000 (ministro Frattini), e già conteneva alcune delle espressioni che oggi fanno tanto scalpore. Il dipendente “si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della Pubblica Amministrazione”. Il dipendente, inoltre, “salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine dell’Amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell’ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa”.

Il Direttore dell’Usr Emilia Romagna, Marcello Limina, nella nota diffusa lo scorso aprile, aveva riportato punto per punto quanto sopra. Gli stessi passaggi sono inseriti nel Contratto dei dirigenti scolastici.

Il codice di comportamento fissa in generale dei principi eticamente corretti che i contratti di lavoro devono poi recepire nel codice disciplinare, specificando quali sanzioni corrispondono alle inosservanze, come ad esempio nell’articolo 95 del Ccnl Scuola 2006-2009 per il personale Ata.

Al comma 6, è prevista la sanzione della sospensione dal servizio anche per le “manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300 del 1970”. Quasi la stessa frase che ha provocato tanto clamore nei giorni scorsi. Con una differenza: questa è scritta correttamente, mentre la versione contenuta nel contratto dirigenti è un non senso: “manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300/1970”. Come si vede, la logica non c’è: una manifestazione ingiuriosa non ha nulla a che fare col sacrosanto diritto di ogni cittadino alla libertà di opinione, richiamata appunto nell’articolo 1 dello statuto dei lavoratori, intesa come libera manifestazione del proprio pensiero “nel rispetto dei princìpi della Costituzione”.
Ma l’aspetto ancora più ridicolo sta nel vedere che la frase incriminata e priva di senso è riportata in tutti i contratti della dirigenza pubblica, dal Comparto ministeri, alle agenzie, agli enti locali. Basta fare una semplice ricerca su internet. Nessuno però prima d’ora si era mai scandalizzato.
Dunque la cosa fa riflettere. La scuola purtroppo, luogo principe di tutte le libertà costituzionali, continua ad essere un devastato terreno di scontro.