Home Politica scolastica Compie 40 anni la legge 517 sull’integrazione

Compie 40 anni la legge 517 sull’integrazione

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Il 4 agosto di quarant’anni fa nel 1977 veniva emanata la Legge 517 che ha modificato l’assetto organizzativo della scuola italiano abolendo le classi speciali e inserendo nelle classi comuni gli alunni disabili.

La legge 517 del 1977, formata da 17 articoli, rinnovando il n.7 detta le norme sulla valutazione degli alunni, abolisce gli esami di riparazione e modifica l’ordinamento scolastico.
A conclusione della scuola elementare e della scuola media (così si chiamavano allora!) si sostenevano gli esami di licenza elementare e media e c’era anche gli esami di riparazione a settembre che vengono definitivamente abiliti.
L’anno scolastico 1977 -78 in fase transitoria ebbe inizio 20 settembre e non più il primo ottobre come un tempo, ma in seguito l’inizio delle lezioni è stato fissato per il 10 settembre, per un complessivo di 215 giorni di lezioni, per poi essere regolarizzato con l’inizio al primo settembre, assicurando 200 giorni di lezioni nel corso dell’anno scolastico.
L’articolo 2 per la scuola elementare e l’art. 7 per la scuola media, disponono che al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, i docenti sono impegnati a redigere la programmazione educativa che può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni”.

Ed è proprio la programmazione la chiave di volta della scuola che comincia a diventare “di tutti e per ciascuno”.
Non più i “programmi ministeriali” calati dall’alto, ma una proposta didattica capace di rispondere ai bisogni della realtà territoriale in cui la scuola opera.
L’alunno disabile viene non soltanto “inserito” nelle classi comuni, come una presenza formale, quasi “imposta”, ma viene “integrato” nel gruppo classe e a tale scopo è necessaria la presenza ed il servizio di “insegnanti specializzati nel sostegno.”
Allora i docenti di sostegno appartenevano ai “ruoli speciali”, poi alla categoria dell’organico di fatto, e solo con la Legge 107/2015 fanno parte integrante dell’organico dell’autonomia e quindi funzionali all’attuazione di quel processo autonomistico della scuola che offre servizi a tutti e a ciascuno.
Il ruolo del docente di sostegno nasce appunto con la Legge 517 ed in seguito viene codificata con la Legge 104 che meglio esplicita funzioni e compiti, dando al processo d’integrazione un’anima ed uno stile nuovo.

Nell’ottica di una sempre efficace integrazione e funzionale “inclusione sociale” sarebbe auspicabile poter garantire la continuità didattica per assicurare agli alunni disabili un graduale e continuativo percorso di crescita armonica e di sviluppo.
Risulta positiva la norma indicata all’art. 7 che definisce: Le classi che accolgono alunni portatori di handicaps sono costituite con un massimo di 20 alunni. In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità “

Nell’art. 2 della legge 517 si definiscono inoltre i parametri di riferimento dell’integrazione: “Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive, competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

L’avvio della programmazione didattica, e le indicazioni specifiche per il Collegio dei docenti, per i consigli di classe la scansione di verifica bimestrale, la compilazione della scheda personale dell’alunno, le osservazioni sistematiche, la valutazione trimestrale, da comunicare ai genitori, (art.4) sono tutte norme che, lette a distanza di quarant’anni, fanno riflettere sulla dimensione innovativa della legge 517 e quanto strada ha fatto la scuola italiana nel cammino dell’integrazione.
Con l’art, 7 vengono abolite le classi aggiornamento e le classi differenziali che erano previste nella legge n.1859 del 1962, che istituì la scuola media unica, obbligatoria e gratuita.
Rimangono ancora attive le scuole speciali per gli alunni sordomuti (art.10) e si cominciarono ad aprire le porte delle scuole pubbliche statali anche ai fanciulli sordomuti.

Quello che oggi sembra una novità: aprire le scuole in estate e rendere disponibili i locali scolastici per gli studenti, era già contemplato all’art.12 della Legge 517
Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o d’istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale”.
La legge 517 pone le basi del dialogo scuola famiglia, infatti, sancisce all’art.9 che “gli insegnanti della classe illustreranno ai genitori dell’alunno o a chi ne fa le veci, i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell’alunno”.

Gli incontri scuola famiglia, i colloqui e la presentazione della scheda di valutazione ai genitori è una prassi di quarant’anni e cominciano a perdere valore i “tabelloni con i voti” che mortificano, di fatto, il dialogo educativo e la relazione tra docente-alunno e scuola-famiglia.
Sarebbe auspicabile che tale prassi venga seguita e adottata non solo per le valutazioni intermedie, ma anche per la valutazione finale dopo gli esami di Stato a conclusione del primo e del secondo ciclo d’istruzione, rendendo “educativo” e meno “ burocratico” il momento della consegna dei risultati finali a conclusione del percorso formativo.
Lo stile educativo del colloquio, dell’incontro, dell’accoglienza che la Legge 517 ha innovato nella scuola italiana va ben oltre la semplice applicazione di norme e regole e solo comprendendone e condividendone lo spirito si assicura una reale crescita nel cammino verso la qualità dell’istruzione e della formazione integrale dell’uomo-cittadino.