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Concorsi scuole militari: aspetti poco chiari nel bando

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Come già pubblicato in precedenza è stato indetto il concorso per accedere all’insegnamento presso i licei classici e scientifici delle scuole militari; sono disponibili per l’anno scolastico 2017/18, 4 cattedre alla Teulié di Milano (2 di A-19; una di A-24 e una di A-13) e 2 cattedre alla Nunziatella di Napoli (A-50 e A-27).Le modalità di partecipazione sono indicate nel link suddetto, in cui viene allegato anche il bando integrale. 

Da una lettura attenta dello stesso, sorgono tuttavia alcune perplessità, non essendo ben esplicitati alcuni aspetti relativi al nuovo rapporto di lavoro che viene ad instaurarsi con il conferimento dell’incarico ai vincitori di concorso.
Per quanto tempo viene conferito questo incarico? In quali casi questo rapporto può interrompersi?

L’analogia con i docenti che vengono assegnati a scuole all’estero, se non altro per la terminologia adottata per indicare la cessazione dell’incarico “restituzione ai ruoli del MIUR”, può trarre in inganno, in quanto non esiste per questi incarichi nelle scuole militari un limite di tempo prefissato come per le cattedre all’estero (in cui la durata del servizio è di 5 anni rinnovabile 2 volte). Nelle scuole militari non esiste questo limite; ma questo vuol dire allora che la permanenza è indeterminata come in una qualsiasi scuola statale (quali sono appunto le scuole militari)?  A parte il caso di una contrazione di cattedre, chi vincerà il concorso potrà stare tranquillo e progettare il suo lavoro come nelle altre scuole? E’ qui che il bando non è chiaro.

Nel punto 7 si dice testualmente: “Il professore è posto a disposizione del Ministero della Difesa a tempo indeterminato ma può, in ogni tempo, essere restituito al M.I.U.R. con decorrenza dall’inizio del successivo anno scolastico. Le modalità per i rientri e le restituzioni al ruolo di provenienza sono definite dal C.C.N. Integrativo sulla mobilità del personale docente.”

Il rimando alla normativa sulla mobilità, ha fatto ritenere ad alcuni che questa disposizione non potesse che essere intesa nel senso che viene garantita comunque al docente la possibilità del rientro e che, coerentemente con le norme generali, un allontanamento  che prescindesse dalla volontà dello stesso docente si potesse configurare solo nel caso di contrazione di cattedre (fatta salva la disciplina sull’incompatibilità ambientale come regolamentato dal diritto amministrativo, con annesse garanzie). Ma negli ultimi anni si sono registrati casi di docenti vincitori di concorso rimossi unilateralmente per le vie brevi e questa procedura è stata perfino avallata da pronunciamenti del Tribunale del Lavoro di Milano. I docenti allontanati sono stati poi rimpiazzati – di concerto con l’USP – con docenti non vincitori di concorso, mediante la procedura delle utilizzazioni.
Onde evitare poi che chi è stato “cacciato dalla porta” potesse “rientrare dalla finestra”, in questo bando del 2017 è stato aggiunto, in coda al punto 3: “Non possono partecipare al presente bando i docenti dichiarati vincitori di precedenti concorsi presso le Scuole Militari nei cui confronti sia intervenuto un provvedimento di restituzione al M.I.U.R “.
Il che rafforza l’idea che esista e che possa essere esperito un provvedimento di restituzione al MIUR. Anche se non si spiega da chi, come e quando; né si rimanda ad altre norme o a un regolamento ad hoc.
Sicché si deve presumere che si stia affermando una prassi – non sappiamo fino a che punto compatibile con i principi dell’ordinamento giuridico, primo fra tutti l’art.33 della Costituzione – in base alla quale nelle scuole militari viene a concretizzarsi il sogno nel cassetto di tanti dirigenti scolastici italiani, così caro all’ANP: la scelta diretta e insindacabile dei docenti della propria scuola.

E con modalità che vanno ben oltre i poteri attuali dei DS, quantunque allargati dalla 107/2015. A che scopo viene richiesta e riconosciuta questa totale discrezionalità?

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