
Una laurea priva di uno o più esami ritenuti indispensabili non può essere motivo certo di esclusione da un concorso per diventare insegnante di ruolo. A sostenerlo è il Consiglio di Stato, che ha accolto un ricorso in appello di una docente precaria esclusa dal concorso ordinario per la scuola secondaria di primo grado perché nel suo piano di studi mancava il possesso di due specifici esami: secondo l’organo di rilevanza costituzionale, a fronte di titoli di studio affini a quelli espressamente previsti, il ministero dell’Istruzione ha l’onere di compiere un’istruttoria approfondita prima di decidere un’eventuale esclusione. Non avendolo fatto con la docente esclusa, ha quindi ordinato al Ministero di ammettere l’appellante alla procedura di stabilizzazione.
L’Ansa racconta quanto è accaduto alla donna: alla docente, precaria da diversi anni, nessuna segreteria scolastica, né alcun Ufficio scolastico, ha mai rilevato anomalie nel suo titolo di studio; invece, è stata esclusa dal concorso A-01 (Arte e Immagine nella scuola secondaria di primo grado) per la mancanza di due insegnamenti integrativi, richiesti per i laureati. Si tratta degli esami relativi a “Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali”, ovvero quelli di “Grafica” e di “Percezione e comunicazione visiva”.
In prima istanza, il Tar del Lazio, a cui si erano rivolti i legali della docente precaria, ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione “in presenza di una richiesta di requisiti integrativi volta a colmare le lacune, rispetto alla disciplina da insegnare (arte e immagine), della laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali”.
Invece, il Consiglio di Stato ha ribaltato la posizione del Tribunale amministrativo regionale, ritenendo che la sua posizione non era convincente.
Per i giudici “all’esito di una semplice lettura dei programmi di studio, si evince che, anche in assenza dei due specifici esami di grafica e di percezione e comunicazione visiva, il complessivo corso di laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali presuppone, necessariamente, un approccio grafico e visuale necessario alla conservazione, valutazione e migliore fruizione dei beni di interesse artistico, storico e culturale, e quindi” l’aspirante docente risulta comunque in possesso di “una competenza e sensibilità professionale necessariamente estesa, anche ai fini dello svolgimento degli insegnamenti in questione”.
In pratica, “riformando la decisione di primo grado – commentano gli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti – il Consiglio di Stato ha censurato l’operato dell’Amministrazione, promuovendo un’interpretazione della lex specialis orientata alla sostanza più che alla forma. E affermando un principio di fondamentale importanza: l’Amministrazione, a fronte di titoli di studio affini a quelli espressamente previsti, ha l’onere di compiere un’istruttoria approfondita, valutando se le competenze richieste dal bando siano comunque assicurate dal percorso formativo del candidato nel suo complesso”.
Il Consiglio di Stato ha concluso, quindi, che “la mancata effettuazione di tale valutazione comparativa integra un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e irragionevolezza“.




