Home I lettori ci scrivono Concorso DS, perchè non ammettere anche i ricorrenti del 2011?

Concorso DS, perchè non ammettere anche i ricorrenti del 2011?

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A Settembre il nuovo anno scolastico avrà inizio, per più di 1700 Istituti italiani, con un preside reggente e non titolare.

Alcune centinaia di presidi idonei sono già pronti dal 2011, quando superarono il concorso per titoli, ma non possono essere assunti in quanto esclusi da una norma della Legge 107 del 2015 che, nel prevedere la procedura riservata per il reclutamento, vi ha ammesso i ricorrenti del concorso 2004 e quelli del 2011, ma solo se sono in possesso di un provvedimento di primo grado favorevole.

Insomma i ricorsi da fare dovevano essere due. I ricorrenti selezionati del Concorso per Dirigente Scolastico 2011 con sentenze accolte dal Tar Lazio chiedono, ma il MIUR non risponde, una modifica al Decreto Legge “Dignità”, al fine di ammettere al corso-concorso riservato per Dirigenti Scolastici 2018, anche i ricorrenti del 2011, in modo da evitare un eventuale provvedimento che renderebbe illegittima l’assunzione disposta a seguito delle procedure riservate disposte dal D. M. n. 499 del 20 luglio 2015.

Azione Civile Area Scuola sostiene quanto richiesto dai partecipanti al Concorso Nazionale Dirigenti Scolastici 2011, sia per un doveroso riconoscimento del fatto che il loro superamento del concorso è anteriore alla Legge 107 che è stata messa a regime nel 2015, sia per programmare una degna e ordinata partenza di anno scolastico 2018-2019, con presidi titolari, in tantissime scuole italiane.

Azione Civile Area Scuola