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Concorso straordinario 2020, i vincitori sono abilitati? I chiarimenti del Ministero

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Il concorso straordinario del 2020 per la scuola secondaria è abilitante? Su questo argomento una recente nota del Ministero fa chiarezza, precisando che i candidati che abbiano superato la prova del concorso straordinario 2020 (ex Decreto Dipartimentale n. 510 del 23.4.2020 relativo alla “procedura straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo del personale docente nella scuola secondaria di I e II grado”) sono da considerarsi abilitati indipendentemente dalla data di pubblicazione delle relative “graduatorie di merito” purché in possesso del requisito del servizio nella scuola statale o paritaria (tempo indeterminato o tempo determinato fino al 31 agosto o 30 giugno) nell’a.s. 2020/21 ovvero nell’a.s. 2021/22.

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La nota del MI

Ecco cosa leggiamo nella nota ministeriale:

Si ritiene doversi riconoscere l’abilitazione all’insegnamento al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

  • inserimento nelle graduatorie di merito, di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), del D.L. n. 126/2019, come integrate secondo quanto disposto dall’art. 59, comma 3, del D.L. 73/2021, pubblicate nell’anno scolastico 2020/21 e titolarità, nel corrente anno scolastico 2021/2022, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva;
  • inserimento nelle graduatorie di merito, di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), del D.L. n. 126/2019, come integrate secondo quanto disposto dall’art. 59, comma 3, del D.L. 73/2021, pubblicate nel corrente anno scolastico 2021/2022 e titolarità, nell’anno scolastico 2020/2021, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva;
  • inserimento nelle graduatorie di merito di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) del D.L. n. 126/2019, come integrate secondo quanto disposto dall’art. 59, comma 3, del D.L. 73/2021, pubblicate nel corrente anno scolastico 2021/2022 e titolarità, nel corrente anno scolastico 2021/2022, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva.

Concorso straordinario bis

E per quanto riguarda il concorso straordinario bis? In questo caso, l’abilitazione è legata non solo e non tanto al superamento delle prove (di fatto passano tutti, non essendovi soglie minime), quanto a tutto il percorso che segue. In altre parole, tutti saranno inseriti in graduatoria, ma la graduatoria servirà fino a esaurimento dei posti messi a bando. Si pescherà da questo canale fino a esaurimento posti. A seguire, quando verranno esauriti i posti, si avrà la decadenza della graduatoria stessa.

Per l’abilitazione, dunque, il docente dovrà essere selezionato dalla graduatoria nell’ambito dei posti disponibili, quindi gli toccherà completare con successo tutto il percorso di formazione con l’università; e idem per l’anno di prova. Completato l’intero iter formativo (grazie allo scorrimento della graduatoria) l’aspirante docente si abiliterà.