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Conferimento e mutamento incarichi dirigenziali per l’a.s. 2003/2004

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Emanata dal Miur, Dipartimento per i Servizi nel territorio Direzione Generale del Personale della Scuola e dell’Amministrazione Ufficio V, la circolare n. 49 del 16 maggio 2003 contiene, secondo i sindacati, " …il presupposto della totale e meccanica applicabilità alla dirigenza scolastica della legge n. 142/2002 (Frattini) di riforma della dirigenza statale".

La circolare "…annulla il carattere bilaterale dell’incarico e affida esclusivamente all’Amministrazione la prerogativa di definirne oggetto obiettivi e durata, con l’ulteriore precisazione che la durata stessa dell’incarico, come per la dirigenza amministrativa, non può eccedere il termine di cinque anni (teoricamente può essere inferiore ad un anno e può cambiare di anno in anno a discrezione del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale).

Di fatto viene disapplicata "…una parte sostanziale del CCNL dell’Area V del 1° marzo 2002 e si avvia un indebito processo di delegittimazione dei contenuti del comma 15 dell’articolo 21 della legge n. 59/1997 che, nell’attribuire ai Capi d’Istituto la qualifica dirigenziale, ne ha chiaramente individuato i tratti di specificità che CGIL CISL UIL Scuola e Snals considerano un valore e una risorsa per il relativo esercizio professionale".

I sindacati sono anche preoccupati per l’estensione, da parte del Miur, della legge n. 145/2002 alla dirigenza scolastica, per gli effetti che potrebbero derivarne sull’intera disciplina degli incarichi, inclusi quelli attribuiti a dirigenti di altre amministrazioni statali ovvero di persone di comprovata qualificazione professionale non appartenente ai ruoli dirigenziali", con l’unico vincolo delle aliquote all’uopo stabilite dall’articolo 3 della citata legge 145/2002.