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Conferimento supplenze docenti a. s. 2025/2026: Le sanzioni previste in caso di rinuncia o abbandono del servizio

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L’O.M. 88 del 2024 oltre a disciplinare la procedura per l’aggiornamento delle GPS su posto comune e di sostegno, si occupa di dettare le disposizioni in merito al conferimento delle supplenze per il personale docente per il biennio 2024/2025 e 2025/2026.

Tipologie di supplenze

L’O.M. ha disposto che in subordine alle operazioni delle immissioni in ruolo, si proceda con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:
• Supplenze annuali fino al 31 agosto del 2026;
• Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2026);
• Supplenze su spezzoni orari che non concorrano a costituire cattedre o posti orario (da 7 a 17 ore per la scuola superiore e da 7 a 23 ore per la scuola primaria);
• Supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

Ordine di conferimento supplenze

Le supplenze fino al 31 agosto e fino al 30 giugno, compreso gli eventuali spezzoni superiore alle 7 ore, sono assegnati dall’UST di competenza, ai docenti che producono domanda di disponibilità entro le ore 14,00 del 30 luglio del 2025 per la scelta delle 150 sedi secondo il seguente ordine:
• Docenti inseriti nelle GAE;
• Docenti inseriti nelle GPS prima fascia;
• Docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia;
• Docenti inseriti nelle GPS seconda fascia.
Mentre le supplenze temporanee e gli spezzoni fino a 6 ore sono assegnati dai dirigenti delle singole scuole, attingendo alle graduatorie d’istituto.

Considerati rinunciatari

Sono considerati rinunciatari al conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026, oltre ai docenti che non presentano la domanda entro le ore 14,00 del 30 luglio 2025, coloro che:
Non selezionano la sezione riguardante le supplenze,
• Coloro che non esprimono talune sedi, classi di concorso, tipologie di posto pur essendo in possesso del titolo.
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Funzionamento algoritmo

L’algoritmo nell’assegnazione degli incarichi non prevede il rifacimento della procedura, in questo senso, le disponibilità che dovessero verificarsi a seguito di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze e nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura. Non rientra in tale procedura il docente che deve essere soddisfatto nel completamento dello spezzone orario.

Conseguenze per chi rinuncia

Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita da GAE e dalle GPS o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, non possono partecipare a successive fasi di attribuzione delle supplenze annuali, anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento. Ad eccezione delle supplenze conferite dalla graduatoria d’istituto.

Supplenze brevi e saltuarie

I docenti che hanno rinunciato a supplenze annuali, o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, possono essere nominati soltanto per le supplenze brevi e saltuarie dalle graduatorie d’istituto, per tutte le classi di concorso e tipologia di posti cui hanno titolo.

Abbandono del servizio

I docenti che hanno accettato l’incarico di supplenza e dopo aver assunto servizio lo abbandonano, senza alcuna motivazione, perdono il diritto a ottenere le supplenze dalle GAE, dalle GPS e dalle GI per tutta la durata delle graduatorie.
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