Al fine del conferimento delle supplenze al personale ATA, i posti, che non sia stato possibile coprire con personale di ruolo, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali al 31 agosto, o di supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche al 30 giugno.
Al fine del conferimento delle supplenze annuali (31 agosto 2026) o fino al termine delle attività didattiche (30 giungo 2026) la procedura prevista, fermo restante che si passa da una graduatoria a un’altra in caso di esaurimento della precedente, segue il seguente ordine:
• Graduatorie permanenti provinciali per titoli alle quali accede il personale con due anni di servizio prestato senza demerito di cui all’articolo 554 del D.L.vo 297/94;
• Elenchi e graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n. 75, anche se di fatto i suddetti elenchi essendo ad esaurimento risultano definitivamente chiusi;
• Graduatorie d’istituto dalle quali attinge il dirigente scolastico.
Il personale ATA individuato quale avente diritto al conferimento della supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell’accettare la nomina, prima di prendere servizio può accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Qualora al personale ATA fosse attribuita una supplenza su spezzone orario, è garantito il completamento dell’orario esclusivamente tra posti dello stesso profilo. Fermo restante che è consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero.
Per quanto riguarda la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i dirigenti scolastici, possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei seguenti criteri e principi:
• Sostituzione dei titolari assenti per qualsiasi motivo dopo il 31 dicembre dell’anno di riferimento;
• Esaurita la graduatoria dell’istituto ci si può rivolgere alle graduatorie degli istituti viciniori.
• Per il profilo di assistente amministrativo, se la scuola ha un organico inferiore a tre unità, è possibile nominare il supplente a decorrere dal trentesimo giorno di assenza;
• Per il personale appartenente al profilo di assistente tecnico, è possibile nominare il supplente a decorrere dal trentesimo giorno di assenza;
• Per il profilo di Collaboratore scolastico, non si può nominare il supplente per i primi sette giorni; provvedendo alla sostituzione mediante attribuzione al personale in servizio con retribuzione da attingere dal fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.