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Congedo biennale per assistere il familiare disabile: l’esatto computo di sabato e domenica

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Se il congedo straordinario viene fruito in modalità continuativa o frazionata, i giorni festivi o non lavorativi, ricadenti nel periodo di fruizione, vengono computati come giorni di congedo straordinario. Se, invece, al congedo fa seguito la ripresa del servizio, gli stessi giorni vanno esclusi dal computo.

Il chiarimento è stato fornito dal Dipartimento della Funzione pubblica, con parere 66814/2021, pubblicato il data 26 gennaio 2022.

La Funzione pubblica ha precisato anche che lo stesso effetto si verifica nel caso in cui il dipendente non rientri in ufficio per motivi di malattia propria o del figlio. Pertanto, se nel giorno programmato di ripresa dell’attività lavorativa viene certificata un’assenza per malattia, il sabato e la domenica precedenti all’assenza non dovranno essere conteggiati nel computo dei giorni fruiti per congedo straordinario.

Il parere risponde in particolare ad un quesito relativo a questo caso: il dipendente interessato presenta all’Amministrazione una programmazione mensile articolandola settimanalmente in quattro giornate di fruizione del congedo straordinario ed in una di svolgimento dell’attività lavorativa, che, però, viene sistematicamente disattesa per effetto di sopraggiunti stati di malattia, documentati con rituale certificazione.

La Funzione pubblica, in proposito, ritiene che le reiterate condotte del dipendente volte a evitare il conteggio delle giornate non lavorative o festive fra quelle di congedo possano però giustificare l’utilizzo, da parte dell’Amministrazione, di ogni possibile strumento nell’esercizio dei propri poteri datoriali, come, ad esempio, la modifica dell’articolazione dell’orario di lavoro del dipendente, ai fini di tutelare le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione stessa.