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Congedo paternità, quello che c’è da sapere

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L’INPS nella Circolare  n° 1 del 3 gennaio  2022 al punto 3 detta le prime disposizioni in merito al congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti, introdotto in forma sperimentale nel 2012, è  reso strutturale dalla legge di bilancio N°  234 del  30 dicembre 2021.

Congedo di paternità 

Nella logica di promuovere una “cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, a decorrere dal 2022 è stato confermato che il padre lavoratore dipendente può usufruire di dieci giorni del congedo obbligatorio e di un giorno del congedo facoltativo per la nascita del figlio/a, per le adozioni e gli affidamenti (preadottivi e non preadottivi) e  per il collocamento temporaneo.

Congedo obbligatorio

I giorni di congedo obbligatorio sono un diritto autonomo del padre, indipendentemente dal diritto della madre e possono essere usufruiti entro e non oltre il quinto mese di vita del neonato.

Detti giorni di congedo obbligatorio, sono riconosciuti anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 151/2001

Congedo facoltativo

Il congedo facoltativo di un giorno,  non è un diritto autonomo ed è fruibile in alternativa al congedo della madre. Detto congedo viene a essere sottratto al periodo di congedo spettante alla madre, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre.

Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre.

Corresponsione economica

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ad un’indennità giornaliera a carico dell’INPS, pari al 100 per cento della retribuzione.

Modalità di fruizione

La domanda, da presentare secondo le disposizioni previste dalla circolare N° 40 del 2013 prevede:

  • La comunicazione in forma scritta va presentata al datore di lavoro, nella quale vanno indicate le date in cui si intende fruire del congedo;
  • la domanda va presentata con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.