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Congedo per dottorato di ricerca all’estero, indicazioni per la concessione

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Ai docenti ammessi a dottorati di ricerca all’estero è possibile concedere un periodo di congedo straordinario, ma con alcuni accorgimenti di cui è necessario tener conto, onde evitare un possibile danno erariale.

La corretta procedura da seguire è stata recentemente illustrata dall’U.s.r. per l’Emilia-Romagna, che con nota prot. n. 18553 del 25 settembre 2017 ha fornito indicazioni dettagliate alle scuole della Regione.

In particolare, l’Ufficio scolastico ha chiarito che ai fini del riconoscimento del Dottorato e del conseguente esonero, è necessario che il Dirigente scolastico richieda la valutazione preventiva (che deve essere favorevole) della competente Autorità ministeriale. La “richiesta di valutazione” di equipollenza deve essere formulata al M.I.U.R. – Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore.

La richiesta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

  1. dichiarazione dell’Organo diplomatico-consolare italiano competente per il territorio ove ha sede l’Università estera che espliciti l’appartenenza dell’Università presso cui si segue il percorso dottorale all’Ordinamento universitario del proprio Paese e la durata minima normale degli studi di dottorato secondo le leggi dello stesso Paese;
  2. certificazione dell’Università presso cui si segue il dottorato dalla quale risulti la denominazione ufficiale del corso dottorale, l’iscrizione senza borsa, la durata prevista degli studi secondo il progetto di ricerca approvato;
  3. presentazione del progetto di ricerca dottorale come approvato dall’organo competente dell’Università (ove questo sia previsto ai fini dell’ammissione al dottorato).