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13.10.2026

Continuità del servizio docenti, fino a 6 punti per ogni anno scolastico. È un disincentivo alla mobilità annuale

Sono in tanti a chiederci: “Dopo numerosi anni di titolarità in una scuola, fare domanda di mobilità annuale come l’assegnazione provvisoria, significa perdere il punteggio della continuità del servizio? Quanti punti andrei a perdere dopo 7 anni di continuità nella mia scuola?“.

Ecco quando non si interrompe la contiunità del servizio

Il punteggio della continuità del servizio dei docenti si perde, quindi si interrompe la continuità e tale punteggio non può più essere calcolato, nel caso di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale per esigenze di famiglia o esigenze di salute, non vale più nemmeno nel caso di trasferimento volontario o passaggio professionale, salvo che si tratti di docente trasferito nel decennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del medesimo decennio, il rientro nell’istituto di precedente titolarità. Il congedo per effettuare un Dottorato di ricerca, e le aspettative superiore ai 6 mesi, anche per l’anno sabbatico, interrompono la continuità del servizio sia su scuola e conseguentemente anche sul comune.

L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Analogamente non costituisce soluzione di continuità l’introduzione dell’organico unico dell’autonomia, con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto.

Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio. Analogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea e neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/2001, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, non si interrompe la continuità nel caso di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1 comma 65 della legge 107/15. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.

Il docente titolare su posto comune e utilizzato su posto di sostegno o utilizzato in generale ivi compreso nei licei musicali non interrompe la continuità del servizio nella sede di titolarità.

Punteggio della continuità del servizio docenti

Il punteggio di continuità del servizio dei docenti si suddivide in due tipologie di tabelle, C’ la prima tabella che è quella utilizzata sia per il trasferimento territoriale che per la mobilità professionale quando la domanda è volontaria. In tal caso il punteggio della continuità si matura dopo avere concluso il terzo anno di continuità nella medesima scuola di titolarità e il punteggio si acquisice durante il quarto anno di continuità nella medesima sede:

ANNI DI CONTINUITA’PUNTEGGIO
312
417
522
628
734
840
946
1052
1158
1264
1370
1476
1582
1688
1794
18100
19106
20112
21118
22124
23130
24136
25142

TABELLA DEI PUNTEGGI DELLA CONTINUITÁ (MOBILITÁ VOLONTARIA)

Per quanto riguarda invece la mobilità d’ufficio e quindi anche per le graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto, il punteggio minimo di partenza per la continuità di servizio è di 4 punti e non più 12 come per la mobilità a domanda volontaria. Questo vuol dire che se un docente, escluso l’anno in corso, ha insegnato in una stessa scuola a partire dall’anno 2025-2026 e vi continua a permanere pure per il 2026/2027, ha già il diritto subito al riconoscimento di 4 punti sia per la mobilità d’ufficio, sia nelle graduatorie interne di Istituto del 2027/2028. Bisogna sapere che per quanto attiene la mobilità d’ufficio, quindi anche ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, viene valutata con un punto per anno scolastico, in aggiunta alla continuità sulla scuola, anche la continuità di servizio nella sede (Comune) di attuale titolarità non coincidente con l’attuale scuola di titolarità.

ANNI DI CONTINUITA’PUNTEGGIO
14
28
312
417
522
628
734
840
946
1052
1158
1264
1370
1476
1582
1688
1794
18100
19106
20112
21118
22124
23130
24136
25142

TABELLA PUNTEGGIO CONTINUITÁ DEL SERVIZIO PER MOBILITÁ DI UFFICIO

Disincentivo mobilità annuale

Possiamo sicuramente dire, rispondendo alla nostra lettrice che dopo 7 anni di continuità dell servizio nella stessa scuola il docente ha acquisito 34 punti, tale punteggio è chiaramente un disecentivo ad eventuali domande di assegnazione provvisoria provinciali o interprovinciali per esigenze di famiglia o per esigenze di salute perché tale mobilità annuale interrompe la continuità del servizio e farebbe perdere i 34 punti già acquisiti.

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