La legge n°205 del 2017 ha istituito un’apposita sezione, nell’ambito del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, al fine di valorizzare i docenti impegnati nel garantire l’interesse dei propri alunni permanendo nella stessa istituzione scolastica.
In merito all’assegnazione del fondo alle scuole, per il miglioramento dell’offerta formativa, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, con la nota del 3 dicembre del 2024 ha indicato i seguenti criteri:
• Status sociale, economico e culturale (ESCS);
• Dispersione scolastica;
• Presenza degli alunni stranieri;
• Incidenza di turn over registrata nell’ultimo triennio.
Le risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche statali sono riconosciute ai docenti secondo i criteri di ripartizione individuati in sede di contrattazione d’istituto, per cui i docenti non devono presentare alcuna domanda, ma sono individuati in relazione all’effettivo servizio prestato e alla continuità garantita agli studenti per almeno tre anni di servizio continuativo in scuole situate in contesti economico-sociali disagiati.
L’utilizzo delle risorse, anche mediante eventuali integrazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro, mira a valorizzare la funzione docente, nel rispetto dei seguenti criteri e indirizzi:
• Impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;
• Contributo alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze;
• Personale docente che garantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;
• Personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica.
Il personale docente qualora fosse stato trasferito in quanto perdente posto e rientrato nell’istituzione scolastica, nel corso del periodo in cui la contrattazione d’istituto assegna quanto spettante, può essere individuato quale beneficiario del compenso in proporzione all’effettivo servizio prestato.
L’emolumento che ricevono i singoli docenti è considerato quale compenso accessorio ed è liquidato entro il 31 agosto dell’anno di riferimento.