Home Contabilità e bilancio Conto consuntivo, al momento nessuna proroga della scadenza del 15 marzo

Conto consuntivo, al momento nessuna proroga della scadenza del 15 marzo

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A inizio marzo, la FLC CGIL ha inviato al Dipartimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del MIM una richiesta per la proroga dei termini di predisposizione e approvazione del Conto Consuntivo 2024, tenuto conto della situazione di sovraccarico di incombenze che gravano sulle scuole in questa fase dell’anno

L’organizzazione sindacale, analogamente alla proroga per la presentazione del Programma Annuale 2025, ha segnalato in particolare la necessità di un rinvio dei termini di cui all’art. 23 del D.I. 129/2018, a causa del sovrapporsi di numerosi adempimenti dovuto anche all’attuazione delle azioni connesse al PNRR che continuano a gravare sulle scuole.

Nel momento in cui scriviamo, questa proroga non è stata disposta, per cui ricordiamo quali sono le scadenze fissate dalla normativa vigente:

Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell’esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il conto consuntivo è sottoposto dal dirigente scolastico, entro la stessa data del 15 marzo, all’esame dei revisori dei conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il successivo 15 aprile. Il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, è quindi trasmesso al Consiglio d’istituto, che lo approva entro il 30 aprile dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce.

Il conto consuntivo, approvato dal Consiglio d’istituto in difformità dal parere espresso dai revisori dei conti, è trasmesso entro il 10 giugno, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, dal dirigente scolastico all’Ufficio scolastico regionale, unitamente agli allegati, al programma annuale, alle relative variazioni e delibere, nonché a una dettagliata relazione che dia conto dei motivi per i quali il conto consuntivo è stato approvato in difformità dal parere dei revisori dei conti.

Nel caso in cui il Consiglio d’istituto non delibera sul conto consuntivo entro la data indicata, il dirigente scolastico ne dà comunicazione immediata ai revisori dei conti e all’Ufficio scolastico regionale, che nomina, entro i 10 giorni successivi alla comunicazione, un commissario ad acta il quale provvede al predetto adempimento entro 15 giorni dalla nomina.