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Crocefisso in classe, il docente lo può togliere? Neanche la Cassazione è in grado di rispondere

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Non si riesce a scrivere la parola ‘fine’ sulla vicenda dell’insegnante ternano laico F.C., che nel 2009 aveva messo il crocefisso nel cassetto dell’aula dell’Istituto professionale di Stato dove insegnava Italiano e Storia, per poi riappenderlo a fine lezione: il docente il 16 febbraio del 2009 fu sospeso dall’Usr per un mese, dopo la stessa “sentenza” espressa dal Consiglio di disciplina del Cnpi qualche giorno prima.

La vicenda risale al 2009

L’insegnante aveva motivato il suo comportamento per rivendicare la libertà di insegnamento, la libertà religiosa e la laicità dello Stato della scuola pubblica: un’azione dovuta però soprattutto in nome dell’uguaglianza di tutti i suoi studenti dell’istituto professionale commerciale di Terni. Una parte di questi non si era trovato però d’accordo e presentò reclamo al dirigente scolastico; da qui la richiesta di giudizio da parte del Consiglio di disciplina nazionale.

La vicenda ha avuto un seguito in tribunale, al quale si era rivolto il prof. Nel 2014, per la Corte di Appello di Perugia, la disposizione dell’amministrazione scolastica non fu reputata discriminatoria “perché l’ordine di servizio era stato indirizzato all’intero corpo docente e, quindi, non era stata realizzata alcuna disparità di trattamento”. Inoltre, i magistrati perugini hanno ricordato che secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo il simbolo del crocefisso “è essenzialmente passivo e la sua esposizione nel luogo di lavoro così come è stata ritenuta non idonea ad influenzare la psiche degli allievi, a maggior ragione non è sufficiente a condizionare e comprimere la libertà di soggetti adulti e ad ostacolare l’esercizio della funzione docente”.

Il 6 luglio 2021 sul caso si è espressa la Cassazione, che ha affrontato la questione in camera di consiglio davanti alle Sezioni Unite, il massimo consesso di ermellini esperti in diritto.

Il verdetto richiederà tempo e si conoscerà solo con il deposito delle motivazioni, tra un mese, un tempo che potrebbe anche dilatarsi.

La posizione di mediazione

Quella che trapela è una posizione di mediazione da parte dalla Cassazione, la quale chiede di trovare un “ragionevole accomodamento” ed evitare soluzioni “autoritarie” quando si tratta di ‘comporre’ conflitti che nascono nella “comunità scolastica”, è questo il “metodo mite” da seguire per trovare soluzione alla vicenda

“Ci si può chiedere se, a fronte della volontà manifestata dalla maggioranza degli alunni e dell’opposta esigenza resa esplicita dal docente, l’esposizione del simbolo – scrivono i giudici nell’ordinanza di rimessione, sentenza 19618 – fosse comunque necessaria o se non si potesse realizzare una mediazione fra le libertà in conflitto, consentendo, in nome del pluralismo, proprio quella condotta di rimozione momentanea del simbolo della cui legittimità qui si discute, posta in essere dal ricorrente (il docente ndr) sull’assunto che la stessa costituisse un legittimo esercizio del potere di autotutela”

Bilanciare esigenze diverse

Nell’ordinanza di rimessione, i giudici spiegano che il caso si colloca nel “bilanciamento, in ambito scolastico, fra le libertà ed i diritti tutelati rispettivamente dagli art. 1 e 2 del d.lgs n.297/1994 , che, garantendo, da un lato, la libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale del docente (art. 1) e, dall’altro, ‘il rispetto della coscienza civile e morale degli alunni’ (art. 2), portano ad interrogarsi sui modi di risoluzione di un eventuale conflitto e sulla possibilità di far prevalere l’una o l’altra libertà nei casi in cui le stesse si pongano in contrasto tra loro”.

La Cassazione ha anche ricordato che “l’esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche non è imposta da disposizioni di legge ma solo da regolamenti, risalenti nel tempo, applicabili alle scuole medie inferiori”.

Nessun egoismo da parte del prof “ribelle”

Per gli ermellini, inoltre, “la condotta tenuta dal docente non poteva essere ritenuta egoistica e non rispettosa del diritto degli alunni, in quanto finalizzata a difendere diritti propri e dei dissenzienti che, in occasione dell’assemblea di classe, non avevano approvato l’affissione” del crocefisso.

Per decidere le Sezioni Unite passeranno in rassegna le diverse posizioni espresse dalla stessa Cassazione, dalla giurisprudenza amministrativa, dalla Consulta, dalle Corti europee “in relazione al significato del simbolo, al principio di laicità dello Stato, alla tutela della libertà religiosa, al carattere discriminatorio di atti o comportamenti del datore di lavoro che, in ragione del credo, pongano un lavoratore in posizione di svantaggio rispetto agli altri”.

Per decidere le Sezioni Unite passeranno in rassegna le diverse posizioni espresse dalla stessa Cassazione, dalla giurisprudenza amministrativa, dalla Consulta, dalle Corti europee “in relazione al significato del simbolo, al principio di laicità dello Stato, alla tutela della libertà religiosa, al carattere discriminatorio di atti o comportamenti del datore di lavoro che, in ragione del credo, pongano un lavoratore in posizione di svantaggio rispetto agli altri”.

La corposa requisitoria

Va segnalata la corposa requisitoria di 33 pagine scritta dalla Procura della Cassazione – rappresentata da Carmelo Sgroi – all’udienza: il Pg osserva che le norme del periodo fascista, sull’obbligo del crocefisso alle pareti, non possono trovare applicazione nell’Italia nata dalla Costituzione, e quindi su questi temi occorre avere riguardo al pluralismo delle posizioni senza prevaricazioni. Senz’altro, a suo avviso, l’atto del preside è stato autoritario e non basato sulla legge.

Il Pg chiede la riapertura del caso davanti alla Corte di Appello di Perugia perché occorre una “soluzione realmente condivisa, quale non è stata nel caso di specie”.

Con la possibilità da parte del docente umbro “a considerare possibili collocazioni alternative spaziali” del crocifisso, e da parte degli studenti “a considerare di contro” anche “l’ipotetica adeguatezza , in chiave di rispetto delle opinioni individuali, della operazione di spostamento/ricollocazione ” del simbolo religioso “in quanto considerata significativa o necessaria”.

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