Dopo la circolare 152 di agosto, l’Inps interviene nuovamente sulla questione del congedo parentale fruito in modalità oraria, fornendo con messaggio 6704 del 3 novembre ulteriori precisazioni sulla possibilità di cumulare tale assenza con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.
L’Istituto previdenziale ha così evidenziato quali permessi sono compatibili e quali non lo sono con la fruizione oraria del congedo parentale di cui all’art. 32 del T.U.
In particolare, non sono compatibili:
Sono, invece, compatibili:
L’Inps ha infine ricordato che la contrattazione collettiva, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dalla norma, ma che in ogni caso, in assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, valgono le regole di cui sopra.