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Dal Miur ulteriori chiarimenti su supplenze sostegno

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Facendo riferimento ai molti quesiti ricevuti riguardo al mantenimento o meno, su posto di sostegno, del supplente sprovvisto di titolo di specializzazione nominato “in attesa dell’avente titolo”, nei casi in cui la carenza di aspiranti forniti di titolo di specializzazione permanga, sia nella scuola che in tutte le altre istituzioni scolastiche della provincia, anche dopo la pubblicazione degli elenchi definitivi di sostegno di seconda e terza fascia, il Miur con nota del 15 novembre 2011, prot. n. 9379 (Pubblicazione graduatorie definitive di circolo e di istituto per il triennio scolastico 2011/2014. Posti di sostegno) ribadisce quanto già indicato nella nota 20893 del 31/10/2007.
Pertanto “in carenza assoluta di aspiranti specializzati i dirigenti scolastici, in considerazione della particolare tutela della continuità didattica in favore degli alunni disabili, provvederanno alla conferma definitiva sui predetti posti di sostegno del docente privo di titolo già in servizio sui posti in questione con contratto in attesa dell’avente titolo”.

Ulteriori precisazioni sono state fornite con successiva nota ministeriale n. 9498 del 18 novembre, nella quale “si chiarisce che le disposizioni di conferma su posti di sostegno del personale privo di titolo già in servizio sui posti stessi con contratto ‘in attesa dell’avente titolo’ riguardano (…) i docenti a suo tempo individuati come destinatari in quanto inclusi nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il corrente triennio scolastico”. La nota prosegue evidenziando che “per gli stessi posti, invece, ricoperti da supplenti eventualmente attinti dalle precedenti graduatorie di seconda e terza fascia si dovrà procedere all’attribuzione di nuovi contratti a titolo definitivo scorrendo integralmente le nuove graduatorie definitive”.