A seguito dell’accorpamento delle classi di concorso effettuato con il decreto Ministeriale n° 255 del 2023, molti docenti s’interrogano se per il trasferimento in un ordine di scuola diverso da quello in cui sono titolarti, hanno diritto a mantenere il punteggio spettante per la continuità.
Secondo quanto disposto dalla tabella di valutazione dei titoli per il trasferimento a domanda volontaria, in merito alla valutazione del servizio prestato per almeno un triennio nella stessa scuola, nella stessa classe di concorso e nello stesso ordine di scuola è attribuito un punteggio che va:
• Per i primi tre anni, escluso l’anno in corso, punti 12;
• Per il quarto e quinto anno punti 5 per anno;
• Per ogni anno dal sesto anno in poi punti 6.
Dall’analisi del DM 255 del 2023 si evince che l’accorpamento delle classi di concorso non include automaticamente il riconoscimento della continuità didattica transitando da un ordine e l’altro di scuola, ma riconosce soltanto l’abilitazione per le due classi di concorso accorpate.
Il CCNI 2025/2028 dispone che il punteggio sulla continuità matura con il servizio prestato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto e nello stesso ordine di scuola, per cui un docente che, a domanda si sposta dalla scuola secondaria di I grado alla scuola secondaria di II grado anche in classe di concorso accorpate, perde il punteggio della continuità maturato nel primo grado, nella misura in cui non è trasferibile sul nuovo ordine di scuola.
In sintesi possiamo afferma che il DM 255/23 nell’accorpare le classi di concorso, riconosce l’abilitazione per l’insegnamento nei due ordini di scuola, ma non unifica i ruoli che restano separati per ordine di scuola