Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 257 del 5/11/2025, è stata pubblicata la Legge 30 ottobre 2025, n. 164, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”.
Il Decreto scuola dunque è in Gazzetta Ufficiale. Cosa c’è di nuovo per gli esami integrativi per la secondaria di II grado? Ne ha parlato, nel corso della diretta del 6 novembre, l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara:
“Si scioglie il nodo che si era creato sugli esami integrativi perché c’erano state delle sentenze del Consiglio di Stato che era entrato in merito e la legge è venuta in soccorso per risolvere questo aspetto. Per quanto riguarda la scuola dell’obbligo e dunque il primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado, gli alunni che frequentano prima o seconda, c’è un limite temporale ben preciso, entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico, possono decidere di fare il passaggio da un tipo di indirizzo, di istruzione a un altro, per esempio da un liceo a un tecnico o da un tecnico a un liceo, oppure da una tipologia di liceo a un’altra, cioè un cambio proprio di indirizzo.
Ecco, questi ragazzi, essendo nella scuola dell’obbligo, potranno transitare da un indirizzo all’altro senza nessun esame integrativo, cioè in maniera libera, però dovranno scegliere entro il 31 gennaio e dunque prima della scadenza del primo quadrimestre in quale scuola andare, e la scuola che andrà a ricevere il nulla osta dovrà adottare tutte le strategie di recupero e di approfondimento delle discipline, delle materie in cui l’alunno è carente non avendole svolte nell’indirizzo di provenienza. Faccio un esempio, se un alunno del liceo scientifico sportivo, dove non si fa latino, della classe prima, decidesse di passare al liceo, nell’indirizzo dove invece il latino si fa, per esempio, nel liceo scientifico ordinario, e dunque tende a uscire dall’indirizzo che aveva scelto per andare ad altro indirizzo, sarà la scuola che riceverà il nuovo alunno a strutturare, adottare tutte le strategie didattiche e formative di recupero delle carenze evidenti e oggettive che l’alunno ha, per introdurlo nel nuovo indirizzo”.
“Cosa diversa è invece per gli studenti dell’altro biennio, quelli che frequentano la terza e decidono di fare un passaggio da un indirizzo a un altro e dunque dopo aver superato il biennio, entro la data di fine anno scolastico, dopo gli scrutini, una volta acquisito, potranno fare prima delle dell’inizio delle elezioni dell’anno che partirà, un esame integrativo nella scuola prescelta e quindi se è superato questo esame integrativo iniziare il nuovo percorso.
Qui c’è l’esame integrativo che sarà fatto in un’unica sessione che probabilmente cadrà a settembre, ma potrebbe cadere anche alla fine di agosto. Comunque prima, tra gli scrutini finali e l’inizio delle lezioni dell’anno successivo. Chiaramente questo poi verrà lasciato a ai le ordinanze ai decreti applicativi ed eventualmente anche all’autonomia scolastica del singolo istituto, però sarà obbligatorio un esame integrativo su tutte le discipline della scuola che riceve l’alunno che dovrà in sostanza valutare questa integrazione”.