Inizierà mercoledì 7 ottobre alle 9.30 presso la Commissione Cultura l’esame della “Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027, per l’accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, per la promozione dell’integrazione degli studenti stranieri nell’ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca”: titolo lunghissimo che indica di fatto il decreto scuola di cui si è molto parlato in questi giorni.
La Commissione, al termine dei lavori, dovrà riferire in aula, non dopo aver raccolto i pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), e quella sulle Questioni regionali e del Comitato per la legislazione.
Successivamente il provvedimento sarà trasmesso alla Camera dei deputati per l’approvazione definitiva fissata non oltre il 29 novembre.
Come avevamo già segnalato fin da subito l’articolo 1 del decreto si apre con un riferimento a tre articoli della Costituzione, il 33, il 77 e l’87.
Quest’ultimo riguarda le prerogative del Presidente della Repubblica, il 77 è quello che consente al Governo di adottare decreti legge in via d’urgenza.
Si cita poi l’articolo 33 che riguarda il compito dello Stato di definire le norme generali sull’istruzione.
E’ molto curioso, però, che non si faccia riferimento all’articolo successivo che, come è noto, si apre con le parole “la scuola è aperta a tutti” che dovrebbe rappresentare il faro, la guida del provvedimento in particolare per quanto riguarda le norme relative agli alunni stranieri.