Come abbiamo più volte scritto g(li articoli 12 e 13 del decreto legge 170 introducono nuove regole sull’integrazione scolastica degli studenti stranieri, puntando a rafforzare l’alleanza educativa tra scuola e famiglia.
L’articolo 13 fissa il tetto del 30% per gli alunni stranieri presenti in ogni classe (il tetto, viene chiarito, va interpretato e applicato anche in relazione alla effettiva conoscenza della lingua italiana da parte degli alunni).
Questa regola, con le dovute eccezioni vale tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado ma non tocca le scuole dell’infanzia.
Il fatto curioso, però, è che l’articolo 12 sembra riguardare anche questo ordine di scuola.
Ci riferiamo in particolare alla disposizione che prevede che le scuole segnalino ai servizi sociali territoriali i casi in cui persistenti difficoltà linguistiche dei genitori o tutori stranieri compromettano il percorso formativo del minore o il rispetto del Patto di corresponsabilità educativa.
Il testo della norma non fa distinzioni e quindi se ne deduce che debba riguardare tutti.
A seguito della segnalazione, i servizi sociali attivano un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità, che include la partecipazione gratuita a corsi di alfabetizzazione organizzati dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).
Nel concreto potrebbe capitare che la scuola di fronte a bambini e bambine di 3-4 anni che si esprimono con difficoltà in italiano si convincano che la soluzione giusta sia quella di fare in modo che i genitori frequentino dei corsi organizzati e quindi segnalino il caso al dirigente che, a sua volta, dovrà far intervenire i servizi sociali.
Ma siamo sicuro che queste modalità di rapporto possano davvero servire a costruire dialogo e partecipazione?