Registrati
01.10.2026
Aggiornato alle 13:20

Decreto scuola 170: tetto del 30% di stranieri come già annunciato; la classe di iscrizione non sarà determinata dall’età anagrafica ma verrà decisa dal collegio dei docenti

Pubblicato nella GU del 30 settembre il decreto legge 170 che contiene disposizioni per la scuola.
Le misure sugli alunni stranieri sono contenute negli articoli 12 e 13

Innanzitutto viene stabilito che le scuole del sistema nazionale d’istruzione sono tenute a segnalare tempestivamente ai servizi sociali territoriali i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei genitori o tutori stranieri ostacolino l’integrazione scolastica e il percorso educativo dell’alunno.
I servizi sociali predispongono un percorso personalizzato che prevede lo svolgimento gratuito di un corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzato al raggiungimento di un livello di conoscenza non inferiore ad A2.
Sono esentati i soggetti con gravi e certificate limitazioni dell’apprendimento (dovute ad età, patologie o disabilità) o con particolari esigenze motivate.
L’inottemperanza ingiustificata e persistente al percorso d’alfabetizzazione, a seguito di formale diffida ad adempiere entro 30 giorni da parte del CPIA, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, irrogata dal Prefetto.

Sempre l’articolo 12 stabilisce che, fatte salve certificate ragioni sanitarie o didattiche, è vietato partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari delle scuole con il volto coperto o in modi che non consentano l’identificazione del viso.
La violazione comporta una sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 euro (applicata ai genitori se il committente è un minore), accertata dal dirigente scolastico e irrogata dal Prefetto. Le scuole devono adeguare i propri Regolamenti di istituto.

L’articolo13 prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028, per garantire la qualità didattica e una composizione equilibrata, viene introdotta la regola per cui in ciascuna classe prima non si può superare la soglia del 30% di studenti stranieri con specifici requisiti:

  • Scuola primaria: Il tetto riguarda gli alunni senza cittadinanza italiana non nati in Italia o che non abbiano frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia.
  • Scuola secondaria (I e II grado): Il tetto si applica agli studenti senza cittadinanza italiana che non abbiano frequentato con esito positivo il sistema nazionale di istruzione per almeno tre anni scolastici.
  • Iscrizioni in corso d’anno: Per gli inserimenti in corso d’anno o in classi successive, il limite del 30% si applica già a partire dall’anno scolastico 2026/2027.

    Se le domande d’iscrizione superano il limite del 30%, gli Uffici scolastici territoriali concordano con i dirigenti le misure organizzative necessarie per distribuire equamente gli studenti tra le scuole vicine, rispettando il criterio di prossimità al domicilio e le esigenze familiari.
    Nel caso in cui non sia comunque possibile rispettare la soglia, viene istituito un fondo finanziario (3,4 milioni di euro nel 2027 e oltre 14,1 milioni di euro annui dal 2028) destinato a finanziare attività extracurricolari di potenziamento della lingua italiana.
    Ciascun Ufficio scolastico territoriale dovrà anche individuare un referente con funzioni di vigilanza sul diritto allo studio e coordinamento con le famiglie e le scuole.

    Viene infine modificato il DPR 394/1999: la classe di inserimento dello studente straniero non è più rigidamente legata all’età anagrafica, ma viene individuata direttamente con delibera del Collegio dei docenti.

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate