Pubblicato nella GU del 30 settembre il decreto legge 170 che contiene disposizioni per la scuola.
Le misure sugli alunni stranieri sono contenute negli articoli 12 e 13
Innanzitutto viene stabilito che le scuole del sistema nazionale d’istruzione sono tenute a segnalare tempestivamente ai servizi sociali territoriali i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei genitori o tutori stranieri ostacolino l’integrazione scolastica e il percorso educativo dell’alunno.
I servizi sociali predispongono un percorso personalizzato che prevede lo svolgimento gratuito di un corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzato al raggiungimento di un livello di conoscenza non inferiore ad A2.
Sono esentati i soggetti con gravi e certificate limitazioni dell’apprendimento (dovute ad età, patologie o disabilità) o con particolari esigenze motivate.
L’inottemperanza ingiustificata e persistente al percorso d’alfabetizzazione, a seguito di formale diffida ad adempiere entro 30 giorni da parte del CPIA, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, irrogata dal Prefetto.
Sempre l’articolo 12 stabilisce che, fatte salve certificate ragioni sanitarie o didattiche, è vietato partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari delle scuole con il volto coperto o in modi che non consentano l’identificazione del viso.
La violazione comporta una sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 euro (applicata ai genitori se il committente è un minore), accertata dal dirigente scolastico e irrogata dal Prefetto. Le scuole devono adeguare i propri Regolamenti di istituto.
L’articolo13 prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028, per garantire la qualità didattica e una composizione equilibrata, viene introdotta la regola per cui in ciascuna classe prima non si può superare la soglia del 30% di studenti stranieri con specifici requisiti: