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07.08.2026

Concerto di Natale in Chiesa, il TAR Lazio fissa i paletti: non può essere attività curriculare di Educazione Civica e la partecipazione deve essere facoltativa

Le manifestazioni a carattere devozionale non possono essere considerate “Educazione Civica” né essere obbligatorie per gli studenti.

A dirlo è il TAR Lazio che con la sentenza n. 10632/2026, è intervenuto su una questione delicata che vede contrapposti la libertà di culto, l’autonomia scolastica e il principio supremo di laicità dello Stato. Il caso riguardava un concerto di Natale organizzato nel dicembre 2025 da un Istituto Comprensivo presso una parrocchia e svoltosi durante l’orario scolastico.

Il ricorso era stato presentato dall’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) e dal genitore di un alunno, i quali contestavano la scelta della scuola di svolgere l’evento in un edificio di culto e di qualificarlo come attività curriculare di “Educazione Civica”. Secondo i ricorrenti, tale impostazione avrebbe leso la libertà di coscienza dei non credenti, costringendo gli studenti a partecipare a un contesto confessionale o, in alternativa, a subire un’esclusione dalla comunità scolastica.

L’Istituto si era difeso citando la mancanza di spazi interni idonei e inserendo l’evento in un progetto educativo più ampio legato all’Agenda 2030. Tuttavia, il TAR ha rilevato che durante il concerto non si è assistito a una mera “contemplazione passiva” del fenomeno religioso, ma a vere e proprie attività devozionali, con canti spirituali e gestualità tipiche della ritualità cattolica, come mani congiunte e invocazioni alla divinità.

Diritto all’astenzione

I giudici hanno respinto la richiesta di annullamento degli atti – poiché l’evento si era già concluso e la scuola può, in linea di principio, relazionarsi con il fenomeno religioso – ma hanno accolto la domanda di accertamento sulla natura dell’attività.

I punti chiave della sentenza stabiliscono che:

  • Non è Educazione Civica: l’esecuzione di canti natalizi e la ritualità religiosa non sono riconducibili ai programmi ministeriali obbligatori di Educazione Civica.
  • Carattere extra-curriculare: poiché l’attività possiede una connotazione di fede e devozione, deve essere considerata facoltativa e libera.
  • Diritto all’astensione: l’autorizzazione richiesta ai genitori non deve essere intesa come un semplice permesso per l’uscita da scuola, ma come una reale possibilità di astenersi dalla manifestazione per motivi di coscienza.

Il principio di laicità e tutela del pluralismo

Nella motivazione, il Collegio ha ricordato che la laicità italiana non è “indifferenza” verso le religioni, ma tutela del pluralismo. Tuttavia, lo svolgimento in orario scolastico e la mancanza di attività alternative realmente equivalenti hanno rischiato di rendere la partecipazione “indotta e discriminatoria” per chi non condivide la fede cattolica.

La sentenza sottolinea inoltre che la rimozione del Santissimo Sacramento dalla Chiesa durante l’evento non è sufficiente a “laicizzare” il luogo, che rimane un edificio consacrato e carico di simbologia per i non credenti.

Infine, il Tribunale ha stigmatizzato il comportamento iniziale della scuola, che aveva negato l’accesso agli atti all’UAAR, ribadendo che le delibere degli organi collegiali devono essere pubbliche e trasparenti.

Questa pronuncia rappresenta un precedente significativo per la gestione delle festività religiose nelle scuole pubbliche, riaffermando che la partecipazione a riti o manifestazioni devozionali deve rimanere una scelta individuale e mai un obbligo didattico.

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