Le manifestazioni a carattere devozionale non possono essere considerate “Educazione Civica” né essere obbligatorie per gli studenti.
A dirlo è il TAR Lazio che con la sentenza n. 10632/2026, è intervenuto su una questione delicata che vede contrapposti la libertà di culto, l’autonomia scolastica e il principio supremo di laicità dello Stato. Il caso riguardava un concerto di Natale organizzato nel dicembre 2025 da un Istituto Comprensivo presso una parrocchia e svoltosi durante l’orario scolastico.
Il ricorso era stato presentato dall’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) e dal genitore di un alunno, i quali contestavano la scelta della scuola di svolgere l’evento in un edificio di culto e di qualificarlo come attività curriculare di “Educazione Civica”. Secondo i ricorrenti, tale impostazione avrebbe leso la libertà di coscienza dei non credenti, costringendo gli studenti a partecipare a un contesto confessionale o, in alternativa, a subire un’esclusione dalla comunità scolastica.
L’Istituto si era difeso citando la mancanza di spazi interni idonei e inserendo l’evento in un progetto educativo più ampio legato all’Agenda 2030. Tuttavia, il TAR ha rilevato che durante il concerto non si è assistito a una mera “contemplazione passiva” del fenomeno religioso, ma a vere e proprie attività devozionali, con canti spirituali e gestualità tipiche della ritualità cattolica, come mani congiunte e invocazioni alla divinità.
I giudici hanno respinto la richiesta di annullamento degli atti – poiché l’evento si era già concluso e la scuola può, in linea di principio, relazionarsi con il fenomeno religioso – ma hanno accolto la domanda di accertamento sulla natura dell’attività.
I punti chiave della sentenza stabiliscono che:
Nella motivazione, il Collegio ha ricordato che la laicità italiana non è “indifferenza” verso le religioni, ma tutela del pluralismo. Tuttavia, lo svolgimento in orario scolastico e la mancanza di attività alternative realmente equivalenti hanno rischiato di rendere la partecipazione “indotta e discriminatoria” per chi non condivide la fede cattolica.
La sentenza sottolinea inoltre che la rimozione del Santissimo Sacramento dalla Chiesa durante l’evento non è sufficiente a “laicizzare” il luogo, che rimane un edificio consacrato e carico di simbologia per i non credenti.
Infine, il Tribunale ha stigmatizzato il comportamento iniziale della scuola, che aveva negato l’accesso agli atti all’UAAR, ribadendo che le delibere degli organi collegiali devono essere pubbliche e trasparenti.
Questa pronuncia rappresenta un precedente significativo per la gestione delle festività religiose nelle scuole pubbliche, riaffermando che la partecipazione a riti o manifestazioni devozionali deve rimanere una scelta individuale e mai un obbligo didattico.