Nel panorama delle tutele sociali del nostro Paese si consolida un tassello di fondamentale importanza per chi si trova ad affrontare battaglie personali complesse. Con la pubblicazione della circolare n. 108 del 22 ottobre 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106.
La norma, entrata in vigore il 9 agosto 2025 dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025, introduce disposizioni mirate a garantire la conservazione del posto di lavoro e la fruizione di permessi per esami e cure mediche in favore di dipendenti affetti da patologie di particolare gravità. Le indicazioni dell’Istituto, elaborate su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, definiscono nei dettagli le modalità con cui i lavoratori possono salvaguardare non solo l’impiego, ma anche la propria futura posizione pensionistica.
La nuova misura si rivolge espressamente ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato, affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, comprese le malattie rare, a condizione che comportino un riconoscimento di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
A questi lavoratori viene riconosciuto il diritto a un periodo di congedo, continuativo o frazionato, fino a un limite massimo complessivo di ventiquattro mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa. Durante questa parentesi di sospensione del rapporto di lavoro si applicano regole ben precise:
Come specificato dall’INPS, il periodo di congedo non viene computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali ordinari, lasciando tuttavia aperta la strada della copertura contributiva a carico dell’assicurato.
La legge n. 106/2025 prevede che il dipendente possa procedere al riscatto del congedo attraverso il versamento dei relativi contributi, secondo la disciplina vigente per la prosecuzione volontaria. Su questo aspetto centrale si innesta un importante chiarimento interpretativo fornito dalla circolare n. 108/2026.
Tenuto conto della volontà del legislatore di assicurare la massima tutela ai lavoratori affetti da patologie gravi e dell’affidamento ingenerato nei cittadini dall’impiego del termine “riscatto”, l’INPS ha adottato un’interpretazione estensiva del dettato normativo. L’assicurato ha dunque la facoltà esplicita di scegliere per quale strumento optare al fine di coprire il periodo di assenza:
L’INPS precisa inoltre che i periodi di congedo ammessi a riscatto – che non possono essere antecedenti alla data del 9 agosto 2025 – godono di un regime speciale di autonomia: non rientrano infatti nel limite dei due anni previsti per gravi motivi familiari dalla legge n. 53/2000, né nel soffitto di tre anni fissato per il riscatto delle interruzioni del rapporto di lavoro dal decreto legislativo n. 564/1996. Vi è tuttavia la condizione inderogabile che il periodo in questione sia privo di qualsiasi altra copertura contributiva (obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto) in qualsiasi gestione previdenziale.
La platea dei soggetti legittimati a richiedere il riscatto comprende tutti i lavoratori che abbiano fruito del congedo durante un rapporto di lavoro dipendente. Come sottolineato dall’Istituto, il requisito del rapporto di lavoro si riferisce al momento di fruizione del congedo stesso: la facoltà di riscatto è pertanto esercitabile anche da lavoratori che hanno successivamente cessato l’attività, da soggetti già titolari di pensione e, in caso di decesso, dai loro superstiti.
Per dimostrare il diritto al riscatto, l’interessato deve corredare la domanda con idonea documentazione che attesti la concessione del congedo ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 106/2025 (ad esempio il provvedimento formale di concessione rilasciato dal datore di lavoro). In mancanza di tale atto originale, la circolare consente l’acquisizione di una dichiarazione rilasciata “ora per allora” da parte del datore di lavoro, a condizione che sia supportata da idonea documentazione sanitaria e da elementi che comprovino l’effettiva assenza dal servizio nel periodo considerato.
Poiché l’istituto del congedo è stato introdotto recentemente dalla legge n. 106/2025, i periodi riscattati vengono valutati inderogabilmente secondo le regole del sistema contributivo.
L’onere finanziario a carico del richiedente viene determinato sulla base del meccanismo di calcolo “a percentuale” disciplinato dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184:
Dal punto di vista economico, una fondamentale misura di alleggerimento è rappresentata dalla deducibilità fiscale: l’onere versato per il riscatto è interamente deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF da parte del soggetto che lo ha sostenuto. I periodi così riscattati risultano utili sia per il raggiungimento del diritto alla pensione sia per la determinazione dell’importo dell’assegno.
Le domande di riscatto devono essere indirizzate alla Gestione previdenziale nella quale risulta accreditata la contribuzione del periodo di lavoro in cui si inserisce il congedo. In caso di avvenuta ricongiunzione o trasferimento dei contributi, la richiesta va inoltrata alla gestione in cui la contribuzione è confluita.
Per l’inoltro delle istanze dirette all’INPS è previsto l’utilizzo esclusivo delle vie telematiche, attraverso tre canali alternativi: