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Bocciata per un’insufficienza in matematica ma è discalculica: il TAR annulla la decisione della scuola

La vicenda giudiziaria nasce dall’impugnazione della delibera con cui un Istituto ligure ha fermato la carriera scolastica dell’alunna. A determinare la bocciatura è stato un unico giudizio negativo nella materia di matematica. Tuttavia, per tale disciplina la studentessa presentava una regolare diagnosi certificata di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) per discalculia.

Il percorso giudiziario: dal rientro con riserva agli esami di riparazione

In una prima fase cautelare, il TAR Liguria era già intervenuto disponendo l’ammissione con riserva della studentessa alla classe successiva. I giudici avevano infatti considerato il quadro valutativo complessivamente positivo dell’alunna e il fatto che l’unica insufficienza fosse circoscritta alla materia interessata dal DSA.

L’istituto scolastico si era inizialmente conformato alla pronuncia cautelare; ciononostante, al termine dell’anno scolastico ha giudicato l’alunna non idonea, inviandola agli esami di recupero e decretandone la bocciatura definitiva nell’agosto 2026. La famiglia ha quindi impugnato sia la delibera di non ammissione sia la pagella finale.

La sentenza: obbligo di motivazione e tutela del PDP

Con la sentenza pubblicata il 16 ottobre 2026, il Tribunale Amministrativo ha dichiarato la fondatezza del ricorso e annullato integralmente gli atti impugnati.

I giudici hanno chiarito che, di fronte a un giudizio negativo concentrato esclusivamente sulla disciplina direttamente connessa alla discalculia, la scuola aveva l’obbligo di fornire una motivazione specifica. Il Consiglio di classe avrebbe dovuto esplicitare le eventuali carenze formative non recuperabili nell’anno successivo o le concrete ragioni ostative al passaggio di classe, motivazione che è invece del tutto mancata negli atti scolastici.

L’omissione motivazionale ha determinato la violazione della Legge n. 170/2010, delle Linee Guida del MIUR del 12 luglio 2011, del Piano Didattico Personalizzato (PDP) dell’alunna e dell’art. 3 della Legge n. 241/1990. Riconoscendo il difetto di istruttoria e la lesione dei principi di personalizzazione della didattica ed equità valutativa, il TAR ha annullato il provvedimento, disponendo la compensazione delle spese di giudizio in ragione della particolarità del caso.

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