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Pallonata a scuola e mignolo fratturato: perché la Cassazione esclude il risarcimento se l’infortunio è imprevedibile

Nel settembre 2016, una studentessa di una scuola secondaria di primo grado ha riportato la frattura della falange intermedia del mignolo della mano sinistra durante l’ora di educazione fisica. L’infortunio si è verificato nel cortile dell’istituto nel corso di un esercizio di “tiri a canestro”, quando la minore ha avvertito un forte dolore alla mano nel tentativo di prendere al volo il pallone passato da un compagno di classe. A seguito dell’accaduto, i genitori dell’alunna hanno citato in giudizio il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto scolastico dinanzi al Giudice di Pace, chiedendo un risarcimento danni contenuto entro il limite di 5.000 euro e sostenendo la carenza di vigilanza e l’inidoneità del cortile.

La linea dei giudici di merito: il ruolo del caso fortuito

Sia il Giudice di Pace (con sentenza n. 472/2019) sia successivamente il Tribunale di Catanzaro (con sentenza n. 1582/2024) hanno rigettato le richieste risarcitorie. I giudici territoriali hanno accertato, sulla base della relazione redatta dal docente di educazione fisica e confermata in sede testimoniale, che l’attività svolta era assolutamente ordinaria, che l’insegnante era presente e vigilava e che non vi erano attrezzature o strutture insidiose. L’evento è stato quindi qualificato come un caso fortuito repentino, imprevedibile e non evitabile, privo di nesso causale con una condotta colposa della scuola.

Le regole sulla responsabilità della scuola

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (ordinanza n. 27244 del 19 ottobre 2026) ha confermato integralmente il rigetto della domanda, condannando i genitori al pagamento delle spese di lite. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio fondamentale:

  • quando un alunno si procura un danno da solo (auto-danno), il rapporto tra famiglia e istituto rientra nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e non nell’art. 2048 c.c. (che riguarda i danni causati verso terzi);
  • la scuola risponde solo se il danno è riconducibile a un rischio anomalo o alla mancata vigilanza; l’istituto scolastico si libera da ogni responsabilità fornendo la prova dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità dell’evento.

Trattandosi di una dinamica del tutto accidentale e priva di anomalie della pratica sportiva, la Suprema Corte ha stabilito che nessun risarcimento è dovuto da parte dell’amministrazione scolastica.

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