Un docente di scuola secondaria superiore era stato citato in giudizio dalla Procura contabile con l’accusa di aver indebitamente fruito di 504 giorni di congedo straordinario retribuito per assistere la suocera, affetta da disabilità grave. In primo grado, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti lo aveva condannato a restituire al Ministero dell’Istruzione e del Merito la somma di 20.160,00 euro, oltre a rivalutazione monetaria e interessi, sostenendo che la presenza di figli della persona disabile ostacolasse il diritto del genero di beneficiare della misura.
La disciplina di riferimento (art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001) individua un ordine prioritario tra i familiari che possono prestare assistenza e accedere ai congedi retribuiti, preferendo i parenti diretti agli affini. La medesima norma stabilisce tuttavia che sia possibile lo “scorrimento” della graduatoria in favore dei soggetti successivi in caso di mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti dei primi aventi diritto.
Accogliendo il ricorso del docente, la Sezione Centrale d’Appello, con sentenza n. 63/2026, ha riformato la pronuncia di primo grado, evidenziando come i giudici territoriali non avessero valutato correttamente l’assenza dei requisiti di legge in capo ai figli della suocera con disabilità.
Dagli accertamenti documentali e anagrafici è emerso che nessuno dei figli risultava convivente con la madre assistita. Inoltre, diversi figli erano affetti da patologie personali o impossibilitati da gravi impedimenti, mentre la figlia sposata con il docente, in quanto lavoratrice autonoma/inoccupata, era per legge priva del diritto al congedo, istituto riservato esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Di conseguenza, esaurita la catena dei parenti primari, il diritto all’assistenza si è legittimamente trasferito in capo al genero.
La Corte ha inoltre riesaminato i rilievi emersi dai pedinamenti della Guardia di Finanza relativi ad alcuni allontanamenti del docente dall’abitazione durante il periodo di congedo. I giudici d’appello hanno precisato che brevi assenze quotidiane necessarie per soddisfare le ordinarie ed irrinunciabili esigenze della vita familiare — come l’acquisto di generi alimentari, il rifornimento di carburante o l’accompagnamento dei figli a scuola — non costituiscono un utilizzo abusivo del beneficio né negano il carattere continuativo dell’assistenza prestata.
In conclusione, il collegio d’appello ha accolto integralmente il ricorso con la riforma della sentenza impugnata e la compensazione delle spese di giudizio.