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Disoccupazione, quando si ha diritto alla NASpI

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Dal 1° maggio scorso sono cambiate le norme in materia di ammortizzatori sociali.

Infatti, l’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 ha istituito, a decorrere dal 1° maggio 2015, una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego  (NASpI), con la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Le prime indicazioni sono state fornite dall’Inps con la circolare n. 94/2015.

La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

Sono destinatari della NASpI tutti i lavoratori dipendenti, ad eccezione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni. È invece interessato il personale precario, al termine del contratti a tempo determinato.

I  collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione sono invece destinatari di una specifica e distinta tutela denominata DIS-COLL  introdotta in via sperimentale per il 2015 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015.

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a)  siano in stato di disoccupazione;

b)  possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;

c)  possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Successivamente alla suddetta circolare 94, l’Inps ha pubblicato una circolare di chiarimenti, la n. 142 del 29 luglio 2015, con la quale ha meglio specificato alcuni aspetti di carattere amministrativo-operativo, tra cui il diritto alla NASpI in caso di licenziamento disciplinare. A tale proposito, l’Inps precisa che l’indennità può essere riconosciuta sia ai lavoratori che accettano l’offerta economica del datore di lavoro a seguito dell’offerta di conciliazione, sia a  quelli licenziati per motivi disciplinari, in quanto tali fattispecie devono intendersi quali ipotesi di disoccupazione involontaria conseguenti ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro.

Un altro chiarimento riguarda gli effetti sull’indennità NASpI in caso di rifiuto alle proposte di lavoro. Al riguardo, l’Inps conferma le disposizioni attuative e di prassi  sulla risoluzione del rapporto di lavoro e sulla decadenza dalla prestazione nell’ipotesi di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda e nell’ipotesi di rifiuto di partecipazione ad iniziative di politica attiva e di non accettazione di un’offerta di lavoro congrua.

In queste ipotesi, l’elemento della distanza della sede di lavoro – entro o oltre i 50 chilometri o la raggiungibilità della predetta sede fino a 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici – rispetto alla residenza del lavoratore, incide sia sul requisito di accesso alla tutela sotto il profilo della cessazione involontaria sia sul mantenimento della prestazione.

Con riferimento al requisito di accesso alla tutela, la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale – in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici – non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione.

Analogamente, in ordine al mantenimento della prestazione, il rifiuto da parte del lavoratore di partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un’offerta di lavoro congrua non costituisce ipotesi di decadenza dalla prestazione laddove le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione si svolgano in un luogo che dista oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Viceversa il rifiuto alla partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un’offerta di lavoro congrua in un luogo che dista entro 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente entro 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, costituisce ipotesi di decadenza dalla prestazione, con decorrenza dal verificarsi dell’evento interruttivo che la determina.