L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) ha recentemente pubblicato importanti precisazioni riguardanti la gestione del personale impegnato in attività sindacale. I chiarimenti toccano punti cruciali: dal riconoscimento dell’anzianità di servizio alla gestione delle assenze per infortunio, fino all’applicazione dei permessi per l’assistenza ai disabili.
Uno dei nodi sciolti dall’ARAN riguarda l’esatta interpretazione dell’equiparazione dei periodi di distacco al servizio prestato. Secondo l’Agenzia, sebbene l’attività sindacale sia pienamente valida ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio per la carriera e per il trattamento pensionistico, essa non può essere considerata sovrapponibile all’attività istituzionale dell’ente.
Poiché il dipendente opera in quel momento come “controparte” dell’amministrazione, vengono meno i presupposti per l’erogazione di benefici strettamente legati all’effettiva prestazione lavorativa.
Un secondo orientamento affronta il caso dei rappresentanti sindacali in regime di distacco part-time. L’ARAN ha chiarito che l’attività viene suddivisa tra sindacato e amministrazione in base a calendari predefiniti.
Qualora intervenga un’assenza imprevista — sia essa per malattia, maternità o infortunio — questa inciderà sulla prestazione dovuta a seconda del giorno in cui si verifica. Fondamentale è la precisazione secondo cui il CCNQ non prevede alcuna possibilità di recuperare le giornate di distacco sindacale non fruite a causa dell’impedimento fisico: il tempo non prestato al sindacato per motivi di salute non può essere reclamato in un secondo momento.
Infine, l’ARAN ha fornito un’importante tutela per i lavoratori in distacco sindacale con prestazione ridotta per quanto riguarda i permessi della Legge 104/1992. A differenza di quanto avviene nei comuni contratti a tempo parziale, in questo caso non si procede al riproporzionamento dei giorni di permesso,.
La ragione risiede nella natura giuridica del rapporto: il distacco sindacale “part-time” non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale vero e proprio. Di conseguenza, le norme del part-time si applicano solo per ferie e periodo di prova, lasciando invece intatto il diritto ai permessi per l’assistenza ai disabili nella loro misura intera.