Fra i diritti dei docenti con contratto a tempo determinato, particolare attenzione va prestata alla possibilità di fruire dei 3+6 giorni di permesso per motivi personali o familiari, nella misura in cui nel presentare la domanda, il dirigente scolastico ha il dovere di accertare non solo la regolare presentazione della domanda, ma anche e soprattutto che la motivazione rientri nei motivi personali e familiari e che non sia una mistificazione del reale bisogno del docente.
Il diritto dei docenti di poter usufruire dei suddetti permessi, se da un lato va garantito, dall’altro va riconosciuto al dirigente scolastico il dovere di accertare che il motivo personale o familiare non sia un futile motivo e non sia genericamente indicato, senza che sia documentato o autocertificato in modo preciso e puntuale.
In virtù della motivazione con la quale sia richiesto il permesso, il dirigente non entra nel merito della motivazione richiesta se sia realmente un motivo valido e fondato, ma qualora la motivazione sia generica e non plausibilmente rientrante nei motivi personali e familiari può essere negata dal dirigente scolastico com’è successo con la sentenza n.12991 del maggio 2024 della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso di un docente che aveva presentato la domanda motivandola con una generica affermazione di dover accompagnare la moglie fuori dal comune, domanda legittimamente negata dal dirigente scolastico.
In merito alla fruizione dei permessi per motivi personali o familiari, l’ARAN ha dichiarato che la motivazione fornita dal dipendente, deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso ed è condizione necessaria per la fruizione del permesso che il dipendente documenti la richiesta, eventualmente anche mediante autocertificazione.
Secondo l’ARAN, “la valutazione circa l’adeguatezza o meno della documentazione presentata è rinviata al dirigente scolastico che, operando con la capacità e i poteri organizzativi del privato datore di lavoro, potrà valutare se la stessa sia adeguata a dimostrare la sussistenza del motivo personale e familiare che consente la fruizione del permesso in parola“.
In merito alla possibilità di usufruire dei 3+ 6 giorni di permesso per motivi personali e familiari, le sentenze non sono tutte dello stesso parere soprattutto per quanto riguarda la fruizione delle 6 giornate per motivi personali o familiari da sottrarre dalle ferie.
• Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 10 giugno 2021 ha stabilito che il dipendente ha diritto di utilizzare sino a sei giorni delle proprie ferie trasformandole in un’altra tipologia di assenza (cioè permessi), qualora sussistano ragioni personali o familiari, con fruizione “a scalare” sulle ferie. Inoltre secondo quanto espresso dal tribunale la possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, si applica solo alle ferie vere e proprie e non al giorno di ferie goduto come permesso.
Secondo quest’orientamento, il docente ha diritto a usufruire oltre ai 3 giorni, anche dei 6 giorni per “gli stessi motivi e con le stesse modalità” dei permessi e tale diritto è da considerarsi “assoluto”. Fermo restante che il personale richiedente il permesso, non ha l’obbligo né di reperire docenti in servizio in sostituzione, né di accettarsi che per la sua sostituzione “non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.”
Sulla stessa linea si sono pronunciati:
• Il Tribunale di Cuneo con sentenza 28.01.2020;
• Il Tribunale di Avellino con sentenza del 6.11.2018;
• Il Tribunale di Velletri con sentenza del 5.03.2019;
• Il Tribunale Milano con sentenza del 8.10.2019;
• Il Tribunale di Genova (sentenza 28.07.2023).
Di diversa opinione è la Corte di Appello di Bari, che analizzando la legge di stabilità del 2013, afferma che detta legge da un lato dispone che al “personale docente … la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”, dall’altro dispone che dette disposizioni “non possono essere derogate dai contratti collettivi di lavoro”.
Parere diverso è stato espresso dalla corte d’appello di Caltanissetta con la sentenza del 13.12.2023, secondo la quale la disciplina introdotta dalla legge di stabilità del 2013 sarebbe stata già effettivamente riportata dal CCNL (art. 13 comma 9), statuendosi il principio, non derogabile, secondo cui le ferie ordinarie (32 giorni) devono essere di regola fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, fatta eccezione per un massimo di sei giorni (dei 32) che possono essere goduti durante la rimanente parte dell’anno, sempre che esista la possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.
Secondo il parere del Tribunale di Velletri, il Dirigente Scolastico deve controllare la correttezza formale della richiesta, e per la fruizione dei sei giorni di ferie, durante le attività didattiche, può fare riferimento alle stesse modalità dell’art. 15 comma 2, in tal ipotesi il Dirigente Scolastico non può non accogliere l’istanza, fatta salva la possibilità di avere personale in servizio disponibile, e comunque di non dovere affrontare oneri aggiuntivi di spesa.
Dalla lettura delle diverse sentenze e orientamenti è facile ipotizzare come la problematica in questione, come afferma l’avvocato Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico, non è chiara e certamente la questione farà ancora discutere gli addetti ai lavori.