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24.04.2026

Assegnazione ai plessi o sedi distaccate del personale ATA: procedura prevista e quando è possibile utilizzare il personale in altro plesso

Un collaboratore scolastico ci ha chiesto se può essere utilizzato su plesso diverso da quello di servizio rimasto chiuso perché utilizzato come seggio elettorale.
Prima di rispondere al quesito posto dal nostro lettore, ci sembra opportuno esaminare cosa prevede la norma e in base ad essa valutare se è possibile o meno utilizzare il personale in un plesso diverso per motivi contingenti quali la chiusura del plesso di servizio per motivi elettorali.

Assegnazione personale ATA ai plessi

L’assegnazione del personale ATA ai plessi o sedi distaccate, è stata regolamentata dal CCNL scuola in vigore fino al 2009, quando, con il decreto legislativo 150 del 2009 (decreto Brunetta) la problematica inerente l’assegnazione del personale ATA ai plessi o a sedi distaccate è stata eliminata come materia di trattativa e resa come semplice confronto. In merito il CCNL 2024 all’art. 30 comma 9 lettera b2 testualmente afferma “Sono oggetto di confronto: i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo e ATA.”

Disposizioni ministeriale

In merito a quanto previsto dal decreto 150 del 2009, mai modificato, Il direttore generale, al fine di dare un’unica direzione interpretativa alla questione emanò una circolare con la quale dettò le istruzioni alle quali ancora oggi devono attenersi i dirigenti scolastici nell’assegnare il personale scolastico in più plessi e/o sedi.

Criteri previsti dalla circolare

I dirigenti scolastici assegnano il personale scolastico nei plessi o sedi distaccate sulla base dei seguenti criteri e ne danno informativa ai sindacati di categoria:
1) Mantenimento della continuità nella sede occupata nell’anno scolastico;
2) Maggiore anzianità di servizio;
3) Disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL;
4) Le domande di assegnazione ad altro plesso, succursale o sede associata, dovranno inviate alla direzione dell’istituto, prima dell’inizio delle lezioni;
5) Il personale ATA può presentare motivato reclamo al dirigente scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola del provvedimento di assegnazione.

Art. 61 CCNL 2019/2021

Sulla questione l’ARAN ha espresso il proprio parere n° ID 35944, rifacendosi al contenuto dell’art. 61 del CCNL/Istruzione 2019/2021 entrato in vigore il 18 gennaio 2024 affermando con chiarezza che è possibile utilizzare il personale ATA presso altro plesso diverso da quello di servizio chiuso non solo perché seggio elettorale, ma per qualsiasi altro motivo.

Parere dell’ARAN

“Il personale ATA, ai sensi dell’art. 61 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, presta servizio presso una specifica istituzione scolastica. Laddove l’istituzione sia composta da più plessi, lo stesso personale verrà assegnato ad un determinato plesso. Tale assegnazione non modifica il rapporto originario tra il personale ATA e la scuola, per cui ove la prestazione non possa essere più resa presso i locali cui il lavoratore è stato assegnato, resta in facoltà del datore di lavoro individuare un locale alternativo. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di inagibilità dei locali. Sarà cura del datore di lavoro indicare una nuova sede di servizio, anche temporanea. Analogo discorso può essere esteso all’ipotesi in cui l’impossibilità di utilizzo dei locali sia limitato a singole giornate. Pertanto, nel caso di chiusura di un plesso per seggio elettorale, il datore di lavoro potrà richiedere al personale ATA ad esso assegnato di svolgere la propria prestazione lavorativa in altro plesso”.

In virtù di quanto previsto dalla normativa e da quanto esplicitato dall’ARAN, possiamo rispondere al nostro lettore che è legittimo l’utilizzo presso altro plesso diverso da quello di servizio rimasto chiuso in quanto seggio elettorale.

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