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Divieto cellulare a scuola, in alcuni casi saranno custoditi in armadietti. L’esperto: attenzione agli obblighi, ecco quali

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Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, lo scorso giugno, ha emanato una circolare che vieta l’utilizzo dello smartphone anche nelle scuole secondarie di secondo grado. Molte scuole, come abbiamo visto in un ampio focus, si stanno attrezzando con mobiletti, armadietti o contenitori.

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Ma cosa accade nel momento in cui uno studente affida un proprio bene personale alla scuola? Ci sono rischi o responsabilità per le scuole? L’avvocato esperto di normativa scolastica, Dino Caudullo, ci ha spiegato cosa dice la legge: “Il custode (o depositario, nel caso di contratto di deposito) ha l’obbligo di custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, adottando tutte le misure necessarie per preservare il bene dalla perdita, dal deterioramento o dalla sottrazione, compreso il furto (‘Il depositario deve adempiere all’obbligo di custodia con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 c.c.) e, pertanto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per conservare il bene, evitandone la perdita, il deterioramento o la sottrazione.’)”.

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Quali responsabilità in caso di furto?

“La responsabilità del custode in caso di furto non è automatica: il custode è responsabile se il furto è imputabile a sua negligenza, imperizia o imprudenza, oppure a dolo. Il custode può essere esonerato da responsabilità se prova che il furto non è dovuto a una sua carenza organizzativa o a una mancanza di adeguate misure di sicurezza (‘Per essere esonerato dalla responsabilità, il debitore deve provare specificatamente la non imputabilità del furto, della rapina o dell’incendio a negligenza, imperizia o imprudenza (o a dolo). Il debitore è tenuto a prevenire tali fatti in tutti i casi in cui l’esecuzione dell’obbligazione espone i beni del creditore a uno specifico pericolo. Ad esempio, il furto non esonera di per sé da responsabilità il depositario nel deposito oneroso: egli deve infatti dimostrare, se svolge tale attività come imprenditore, di aver posto in essere tutti gli accorgimenti necessari e che il furto non è dovuto a una carente organizzazione per impedire tale evento (Trib. Catania 20 novembre 2000)’)”.

Ci dice ancora l’esperto, è bene conoscere l’art. 1766 del Codice Civile, che dice che “il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura”. Secondo l’art. 1768, inoltre, se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

Divieto di cellulare a scuola, cosa dice la nuova circolare?

A stabilire il divieto di cellulare alla scuola secondaria di secondo grado la circolare del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara emanata lo scorso giugno, che fa seguito alla nota ministeriale n. 5274 dell’11 luglio 2024.

Il documento ha invitato le scuole ad aggiornare i propri regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa prevedendo per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo dello smartphone durante l’orario scolastico anche a fini didattici, nonché specifiche sanzioni disciplinari per coloro che dovessero contravvenire a tale divieto.

Ma cosa faranno le scuole? È infatti rimessa all’autonomia scolastica l’individuazione delle misure organizzative atte ad assicurare il rispetto del divieto. Ovviamente, l’uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento o per motivate necessità personali. L’utilizzo del telefono cellulare rimane consentito qualora, sulla base del progetto formativo adottato dalla scuola, esso sia strettamente funzionale all’efficace svolgimento dell’attività didattica nell’ambito degli specifici indirizzi del settore tecnologico dell’istruzione tecnica dedicati all’informatica e alle telecomunicazioni.

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