Il DL n. 170 del 30 settembre 2026 contiene un articolo, il 9, dedicato esclusivamente alla regione Friuli Venezia Giulia. Si tratta di misure urgenti che risultano abbastanza criptiche e così abbiamo chiesto a un dirigente scolastico della regione, Piervincenzo Di Terlizzi, dirigente dell’Istituto Tecnico Kennedy di Pordenone, di spiegarci i diversi aspetti.
Dirigente, il comma 1 dell’articolo 9 affronta il tema dell’organico aggiuntivo a carico della Regione. A quale problema risponde?
Risponde al fabbisogno di personale delle scuole statali del Friuli Venezia Giulia che le dotazioni calcolate sui parametri nazionali non coprono. Dà inoltre una base legislativa statale a un modello che la Regione finanzia da anni con risorse proprie, riconoscendo la specificità del sistema scolastico regionale.
Su quali basi normative si fonda?
Su due disposizioni: l’art. 1, comma 11-bis, del DL 111/2021 (conv. L. 133/2021), sul cofinanziamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria e l’art. 5, comma 4-bis, del DL 104/2013 (conv. L. 128/2013), sul potenziamento dell’offerta formativa. La nozione di “sistema scolastico regionale” rinvia invece alla L.R. FVG 13/2018.
Che contenuti ha?
La Regione può finanziare, con oneri a proprio carico, un incremento della dotazione di personale scolastico a supporto organizzativo e didattico, ulteriore rispetto a quella statale, nelle istituzioni scolastiche statali del sistema regionale. Al personale impiegato il servizio è riconosciuto nei termini della legislazione vigente, quindi vale come servizio ordinario per punteggio, anzianità e progressione di carriera. La norma non precisa se l’incremento riguardi docenti, ATA o entrambi, né come avvenga il reclutamento. Si presume tramite le graduatorie ordinarie.
Docenti di madrelingua tedesca
Il comma 2 si riferisce invece ai docenti di madrelingua tedesca nelle scuole bilingui. Cosa significa?
Il provvedimento risponde alla carenza di docenti di madrelingua tedesca nelle scuole statali con insegnamento bilingue del sistema regionale. Si tratta degli istituti della sperimentazione italiano-tedesco avviata nell’a.s. 2026/27 nelle comunità germanofone di Paluzza, Sappada e Sauris/Zahre.
Si fonda sull’art. 6 della Costituzione e sulla legge. 482/1999 che tutela le minoranze linguistiche storiche, tra cui quella germanofona. A giugno 2026 il DM n. 102 ha autorizzato la sperimentazione per otto anni scolastici. La disciplina opera in deroga ai requisiti di abilitazione previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 59/2017).
Quindi cosa succede nel concreto?
La Regione, con oneri a proprio carico e sulla base di un protocollo d’intesa con l’USR, trasferisce all’entrata del bilancio dello Stato le risorse necessarie. Queste vengono riassegnate ai capitoli del MIM per pagare contratti a tempo determinato, stipulati tramite procedure comparative con docenti madrelingua o esperti nell’insegnamento del tedesco, anche privi di abilitazione. Questi docenti fanno parte a pieno titolo del consiglio di classe ed esercitano le prerogative della funzione docente. Non sono quindi esperti esterni di affiancamento, come previsto finora. Le norme speciali sul reclutamento sono rinviate a un decreto del Ministro da adottare entro sessanta giorni.
Un passo verso l’autonomia differenziata?
Insomma, un articolo davvero molto particolare e sicuramente urgente per quanto riguarda il personale docente di madrelingua tedesca, visto che la sperimentazione è già iniziata.
Per comprendere meglio il contesto va poi qui ricordato che le regioni a statuto speciale hanno, rispetto al tema scuola, un diverso livello di autonomia. Ad esempio in Valle d’Aosta, Trentino e Alto Adige il personale docente è gestito direttamente dall’autorità regionale ed è a tutti gli effetti personale dipendente dalla Regione (o dalla Provincia Autonoma) mentre ciò non accade in Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia. L’articolo 9 del decreto legge 170 sembra così quasi avviare, senza nominarlo, il percorso verso l’autonomia differenziata di cui tanto si è discusso in questi anni.
A margine va poi evidenziato che il testo del decreto andrà sicuramente corretto in sede di conversione perché il trattino nella dizione Friuli (-) Venezia Giulia non esiste più dalla modifica costituzionale del 2001 dove, all’art 116, il nome della Regione è stato modificato, passando da Friuli-Venezia Giulia a Friuli Venezia Giulia. Qualcuno avverta gli estensori del testo legislativo.